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Indennità economica di malattia

del 21/11/2011
CHE COS'È?

Indennità economica di malattia: definizione

Durante la malattia il lavoratore ha il diritto di beneficiare dei mezzi di sostentamento adeguati alle sue esigenze di vita (articolo 38 della Costituzione).
Inoltre l'articolo 2110 del codice civile garantisce in caso di malattia il diritto al trattamento economico e alla conservazione del posto nella misura e nei tempi determinati dalla legge e dalle norme contrattuali.
La corresponsione del trattamento economico di malattia è differente a seconda della categoria dei lavoratori.
Nello specifico l’indennità di malattia a carico dell’INPS spetta a: 
  • operai settore industria;
  • operai ed impiegati settore terziario e servizi;
  • salariati del settore credito;
  • lavoratori dell’agricoltura;
  • apprendisti (estesa a tale categoria dal 01/01/2007 con la legge 296/2006, articolo 1, comma 773);
  • lavoratori con contratti di inserimento;
  • disoccupati;
  • lavoratori sospesi dal lavoro;
  • lavoratori parasubordinati;
  • lavoratori delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali privatizzati (per gli eventi di malattia che si collocano dal 01/01/2009 - circ. 114/2008);
  • lavoratori dello spettacolo ENPALS che possono far valere almeno 100 giornate di lavoro dal 1° gennaio dell’anno solare precedente a quello di inizio della malattia.
Non spetta invece a:
  • dirigenti;
  • quadri (industria e artigianato);
  • portieri;
  • viaggiatori e piazzisti;
  • collaboratori familiari (colf e badanti);
  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori a tempo determinato dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
  • dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali;
  • lavoratori in mobilità e impegnati in lavori socialmente utili;
  • lavoratori in cassa integrazione straordinaria a 0 ore qualora lo stato di malattia insorga durante il periodo di sospensione;
  • lavoratori in cassa integrazione ordinaria a 0 ore qualora lo stato di malattia insorga durante il periodo di sospensione;
  • lavoratori titolari di pensione per gli eventi di malattia insorti dopo la cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento;
  • lavoratori che versano nella gestione separata in qualità di co.co.pro e categorie assimilate e che risultino iscritti contemporaneamente ad altre forme di previdenza obbligatorie o siano pensionati;
  • lavoratori iscritti alla gestione separata in qualità di associati in partecipazione;
  • lavoratori che versano alla gestione separata in qualità di professionisti.
Dott.ssa Margherita Rosati
Consulente del Lavoro
Studio Rosati Consulenti del lavoro



COME SI FA
Per i lavoratori a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti), l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
La durata del periodo massimo si computa sommando tutte le giornate di malattia dell’anno solare (dal 01/01 al 31/12), comprese quelle per le quali non è stata corrisposta l’indennità (giorni di carenza, periodi non indennizzati per mancata o ritardata certificazione). 
Sono esclusi dal computo:
  • i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità;
  • i periodi di malattia da infortunio sul lavoro;
  • i periodi di malattia causati da terzi per i quali l’INPS abbia esperito con esito positivo, l’azione di surroga.
Per i lavoratori a tempo determinato invece l’indennità di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il diritto cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima della scadenza del contratto.
In presenza di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il diritto all’indennità economica previdenziale continua per un periodo di 60 giorni dopo la cessazione o la sospensione del rapporto stesso. Sono esclusi da questa particolare protezione assicurativa i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che hanno titolo alle prestazioni pensionistiche dirette.
Nel caso di evento morboso insorto nel corso di un anno solare e protrattosi, senza interruzione nell’anno successivo, il limite dei giorni vale per ciascun anno autonomamente anche se la malattia, ai fini dell’importo dell’indennità, si considera come prosecuzione della prima.
Le giornate indennizzabili sono:
  • tutti i giorni feriali escluse le domeniche e le festività per gli operai;
  • tutti i giorni feriali comprese le domeniche e le festività cadenti in giorno feriale per gli impiegati. Sono escluse le festività cadenti in domenica.
Misura dell’indennità
I primi 3 giorni (cosiddetta "carenza") nella generalità dei casi sono posti a carico del datore di lavoro. L’indennità a carico INPS spetta nella seguente misura:
  • 50% della retribuzione media globale giornaliera dal 4° al 20° giorno;
  • 66,66% dal 21° al 180° giorno.
Per i lavoratori ricoverati in luoghi di cura e che non abbiano familiari a carico, l’indennità a carico INPS viene erogata nella misura pari ai 2/5 delle misure normali sopraindicate. 
Per i lavoratori dipendenti da pubblici esercizi e laboratori di pasticceria, l’indennità a carico INPS spetta nella misura dell’80% per tutto il periodo di malattia sempre fermo restando il limite massimo di 180 giorni per anno solare.
Tali percentuali sono calcolate su quella che viene chiamata retribuzione media giornaliera (RMG) riferita al mese precedente l’inizio della malattia.
Se il lavoratore non può far valere un mese di lavoro, si prende in considerazione la retribuzione spettante per il periodo di lavoro prestato oppure, qualora non vi sia nemmeno una giornata retribuita, si considera il periodo più recente nel quale esiste retribuzione.
La retribuzione media giornaliera viene determinata considerando utili al fine del calcolo non solo gli elementi che costituiscono la vera e propria retribuzione e che sono collegati (paga base, contingenza, straordinario ecc.etera) all’effettiva prestazione lavorativa ma anche considerando l’incidenza di tutti gli altri elementi accessori quali ferie, festività non godute, tredicesima, premio di produzione eccetera.
I criteri di determinazione della retribuzione media giornaliera, sono stati individuati dall’INPS e variano a seconda della categoria.
La distinzione fondamentale riguarda la modalità di calcolo per impiegati e operai.
Mentre ai primi (impiegati) l’indennità è corrisposta per tutti i giorni di calendario (con la sola eccezione delle festività cadenti di domenica), ai secondi (operai) non sono indennizzate le domeniche e le festività. 
Per gli impiegati si considera la retribuzione lorda del mese precedente a quello di inizio della malattia, si aggiungono i ratei delle mensilità aggiuntive e delle altre voci a carattere ricorrente e il risultato di questa somma diviso per 30 da la retribuzione media giornaliera. 
Per gli operai con salario fisso mensile, si considera la retribuzione lorda del mese precedente a quello di inizio della malattia diviso 26, si aggiungono i ratei delle mensilità aggiuntive e delle altre voci a carattere ricorrente e il risultato di questa somma diviso 25 da la retribuzione media giornaliera. 
Per gli operai con salario a tempo, si considera la retribuzione lorda del mese precedente a quello di inizio della malattia diviso il numero delle giornate retribuite nel periodo, si aggiungono i ratei delle mensilità aggiuntive e delle altre voci a carattere ricorrente e il risultato di questa somma diviso 25 da la retribuzione media giornaliera.
Nel caso di settimana corta, le seste giornate si ottengono moltiplicando il numero dei giorni retribuiti per 0,20.
Nel caso di ritardata trasmissione del certificato, l’indennità è decurtata per tanti giorni quanti sono queli del ritardo rispetto ai due giorni previsti per l’inoltro. 
L’indennità di malattia viene corrisposta in un’unica soluzione a cura del datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione nel periodo di paga di riferimento della malattia.
L’indennità a carico INPS anticipata al lavoratore dal datore di lavoro, verrà conguagliata nello stesso mese con i contributi dovuti. 
Ai lavoratori parasubordinati ed assimilati (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali) iscritti alla Gestione separata INPS purchè non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, spetta l’indennità di malattia a condizione che:
  • abbiano almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio dela malattia;
  • abbiano nell’anno solare che precede l’inizio della malattia, un reddito da lavoro parasubordinato non superiore al 70% del massimale contributivo stabilito annualmente dalla legge.
L’indennità spetta per un massimo di 61 giorni nell’anno solare (1/6 di 365 giornate lavorate o retribuite) calcolata in percentuale sul massimale contributivo, relativo all’anno in cui ha avuto inizio la malattia.
La percentuale è: 
  • del 4% se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi;
  • del 6% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi;
  • dell'8% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi.
Non vengono pagati dall’INPS periodi di malattia inferiori ai 4 giorni.
Per ottenere l’indennità di malattia, qualora ci siano i requisiti suddetti, è necessario che il lavoratore compili un apposito modulo e lo consegni all’ufficio INPS di zona.

Perdita dell’indennità
Le cause che determinano il venire meno dell’indennità di malattia da parte dell’INPS sono le seguenti:
  • mancanza di idonea certificazione: l’indennità non spetta per le giornate non comprovate dalla stessa;
  • ritardo ingiustificato nell’invio del certificato: l’indennità non viene corriposta per i giorni di ritardo escludendo i due giorni a disposizione per l’inoltro del certificato;
  • inesatta o incompleta indicazione dell’indirizzo del lavoratore sul certificato medico tale da non consentire l’effettuazione delle visite controllo;
  • assenza ingiustificata alle visite di controllo.
Sospensione dell’indennità
La sospensione del trattamento economico avviene al verificarsi dei seguenti eventi:
  • dedicarsi durante la malattia ad attività retribuite;
  • impedire, senza giustificato motivo, l’effettuazione della visita di controllo;
  • lo stato di detenzione;
  • trasgredire al divieto del medico di uscire dall’abitazione salvo l’ipotesi di giustificato motivo.

CHI
Per eventuali problemi è opportuno rivolgersi a un consulente del lavoro.

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DISCUSSIONI ARCHIVIATE

domenico

27/05/2013 19:43:37

salve vorrei un'infomazione:stamattina avendo l'influenza mi sono recato dal medico che mi ha dato solo due giorni di malattia,volevo sapere ma il minimo non erano tre giorni?questi due mi saranno retribuiti dalla ditta?grazie

risposta del Professionista

28/05/2013 09:51:35

Per la malattia non è previsto un minimo di giorni.
I primi 3 giorni di malattia vengono definiti dalla legge c.d. "giorni di carenza" e generalmente sono interamente retribuiti dal datore di lavoro.
Va però verificato quanto previsto dal suo C.C.N.L. di riferimento (da lei non menzionato) in quanto alcuni contratti possono prevedere diversamente (es: la carenza viene retribuita solo se la durata della malattia ha una determinata durata).
Cordiali saluti.

Margherita Rosati

Con l'inserimento dei miei dati dichiaro di aver preso visione ed accettato il Trattamento dei Dati

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