Argomento: Regimi fiscali
Aggiornato al 08/05/2013
Fino al 31.12.2011
RICAVI O COMPENSI
- non superiori a euro 30.000
TIPO DI SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE TALE REGIME
- persone fisiche esercenti attività di impresa o arti o professioni che non partecipino già in qualità di soci a società di persone, associazioni professionali, società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale.
TIPI DI ATTIVITA’ ESCLUSE DA TALE REGIME
- agricoltura – editoria – gestione telefonia pubblica – intrattenimenti e giochi – rivendita documenti di trasporto pubblico o sosta – agenzie di viaggio e turismo – agriturismo – vendite a domicilio – rivendita beni usati, oggetti d'arte o di antiquariato in quanto tali attività sono già regolamentate da regole contabili e fiscali speciali e particolari.
MODO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA'
- non deve avere dipendenti o collaboratori a progetto;
- non deve avere ricavi relativi a cessioni all'esportazione;
- non deve erogare somme sotto forma di utili di partecipazione.
BENI STRUMENTALI
- non deve acquistare beni strumentali per un valore complessivo superiore a euro 15.000 (per chi inizia un'attività per calcolare tale importo massimo deve considerare l'importo delle fatture di acquisto dei beni strumentali Iva compresa, quindi il totale della fattura stessa);
- per i beni ad uso promiscuo (ad esempio automobile) il valore di acquisto è da considerare al 50%.
Chi inizia una attività di
impresa o di arte o professione e presume di rispettare tutte le condizioni
particolari richieste per l'applicazione di tale regime lo comunica nella dichiarazione
di inizio attività tramite modello AA9 in sede di apertura partita iva,
barrando nel quadro B - sezione regimi fiscali
agevolati - la casella denominata “Contribuenti minimi”.
Il limite di euro 30.000,00 di
ricavi, in caso di inizio attività, sarà da ragguagliare ad anno, nel senso che
se un soggetto inizia il 1.3.2011 dovrà indicare nel quadro B del modello AA9 nel campo "volume di affari
presunto" ricavi presunti per euro 25.000,00 ( 30.000,00:12x 10).
Applicando tale regime vi
sono delle semplificazioni sia contabili che fiscali e precisamente:
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Il reddito viene determinato
sulla base del principio di cassa. I componenti positivi e negativi rilevano
quindi per la formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica
la relativa manifestazione finanziaria, nonostante la competenza possa essere
di altro periodo di imposta.
In sintesi, un ricavo
partecipa alla formazione del reddito quando viene incassato e un costo quando
viene pagato a nulla più rilevando, anche nella formazione del reddito
d'impresa, il principio di competenza.
Tenendo conto della
particolarità del regime dei minimi, non trovano applicazione le norme del
Decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 che prevede alcune limitazioni nella deducibilità dei costi.
SEMPLIFICAZIONI CONTABILI
- può non istituire i registri vendite e/o corrispettivi e acquisti (anche se è consigliabile compilarli lo stesso in quanto serviranno poi per determinare la quantità dei ricavi e degli acquisti necessari a determinare il reddito da dichiarare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi);
- esonero dalla liquidazione mensile o trimestrale iva in quanto l'iva non si applica alle vendite e non si detrae sugli acquisti e quindi non occorre effettuare alcun calcolo su eventuale iva da versare (in tale regime l'iva non si applica sulle vendite e non potendola detrarre sugli acquisti si somma al costo).
SEMPLIFICAZIONI FISCALI
- non si presenta la comunicazione annuale iva e neppure la dichiarazione iva;
- non si è soggetti agli studi di settore, che è uno dei vantaggi più importanti nella applicazione di questo regime;
- esenzione dal pagamento e dalla compilazione della dichiarazione IRAP, che è un altro dei vantaggi importanti di cui si usufruisce fin tanto che tale imposta verrà applicata;
- si applica una imposta sostitutiva sia dell'Irpef sia delle addizionali nella misura del 20% ed inoltre si è esenti dall'Irap.
ADEMPIMENTI CHE PERMANGONO ANCHE NEL REGIME DEI MINIMI
- obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e di vendita e delle bollette doganali;
- obbligo di certificazione dei corrispettivi.
- obbligo di integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari indicando aliquota e relativa imposta;
- obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi compilando il quadro CM.
CESSAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI
La cessazione del regime si verifica quando il contribuente durante l’anno:
- consegue ricavi o compensi superiori a euro 30.000,00 ma inferiori a euro 45.000,00;
- effettua una cessione all'esportazione;
- sostiene spese per lavoro dipendente o per collaboratori a progetto;
- eroga somme a titolo di partecipazioni a utili;
- effettua acquisti di beni strumentali (totale fattura iva compresa) che sommati a quelli dei due anni precedenti superano i 30.000,00 euro;
- diventa socio in una società sia di persone che s.r.l. trasparenti.
Il regime cessa dall’anno
successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni oppure si realizza una
delle fattispecie di cui sopra.
Nel caso in cui i ricavi
superino di oltre il 50% il limite annuo di 30.000,00 euro la cessazione deve
avvenire nell'anno stesso del superamento. In questo caso il contribuente dovrà
provvedere agli adempimenti sia contabili che extracontabili di chi applica il
regime ordinario iva cosiddetto "naturale", dovrà quindi applicare l'iva sui
ricavi e detrarre l'iva sugli acquisti che prima considerava nel totale fattura
e quindi come costo.
Dovrà quindi effettuare le
liquidazioni iva mensili o trimestrali e versare l'iva come avviene nel regime
normale iva.
Tale regime ordinario verrà
applicato per il periodo d’imposta in cui avviene il superamento e per i 3
successivi.
TIPO DI SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE TALE REGIME E PER QUANTO TEMPO
- le persone fisiche che vogliono applicare tale regime non devono aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica , professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta anche sotto forma di dipendente, escluso il caso del praticantato. In pratica è da ritenere mera prosecuzione quella attività svolta in sostanziale continuità ad esempio con gli stessi beni e mezzi utilizzati nell’attività precedente, nello stesso luogo , nei confronti degli stessi clienti (ad esempio non può essere minimo il dipendente che lavora in una palestra poi cessa come dipendente e apre nella medesima palestra una sua attività con partita Iva e lavora nel medesimo ambiente e fattura ai medesimi clienti);
- chi inizia ex novo nel 2012 o comunque ha iniziato dal 2008 può applicare tale regime per un massimo di cinque anni e comunque fino al compimento dei 35 anni. Cio significa che se si è iniziato nel 2008 a 32 anni tale regime si può applicare fino al compimento dei 35 anni quindi si applica dal 2008 fino al 31.12.2011 (quattro anni), se si è iniziato nel 2008 a 28 anni si può applicare per ben 8 anni cioè fino ai 35 anni compiuti nel 2015, fermo restando che si conservino tutti gli altri requisiti richiesti.
- a) durata massima 5 anni senza vincolo di età (quindi anche un 50enne può iniziare nel 2012 ma solo fino al 2016 se nei tre anni precedenti non ha svolto attività similari come dipendente o collaboratore o con partita Iva;
- b) comunque oltre i 5 anni fino a quando si raggiungono i 35 anni di età.
Le medesime della precedente versione del regime con il grosso vantaggio che cala sensibilmente la tassazione cioè si applica un'imposta sostitutiva sia dell’ Irpef sia delle addizionali nella misura del 5% (invece del vecchio 20%) e inoltre si è sempre esenti dall’Irap e da studi di settore.
A seguito delle modifiche apportate al regime dei contribuenti minimi è stato introdotto nel modello Unico persone fisiche 2013 ( per i redditi da dichiarare per anno d’imposta 2012) il nuovo quadro LM che, di fatto, sostituisce il vecchio quadro CM ( che dall’1.1.2013 non esiste più). Quindi dall’1.1.2013 tale quadro è quello necessario per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio di attività commerciali-artigianali o dall’esercizio di arti e professioni determinate ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 , D.L. 7.7.2011 N. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15.7.2011 N. 111 cioè quello che ora viene chiamato “ NUOVO REGIME PER L’IMPREDITORIA GIOVANILE “( di fatto il nuovo regime dei minimi che ha delle caratteristiche e requisiti più stringenti rispetto a quello vecchio).Tale quadro LM non deve essere utilizzato per gli “ex minimi” ( che ora sono regolati dall’art. 27, comma 3 dello stesso D.L. N.98/2011) che dall’anno d’imposta 2012 non possono più applicare tale regime perché non ne hanno più le caratteristiche (ad esempio perché hanno cominciato l’attività prima del 2008 nonostante abbiano sempre ricavi inferiori a €. 30.000,00). Per tali soggetti, che possono comunque mantenere le agevolazioni degli ex minimi, permangono comunque alcune agevolazioni ( come quella di pagare l’iva una volta l’anno e non mensilmente o trimestralmente e di non pagare l’Irap) ma devono compilare i classici quadri RG-RE
FUORIUSCITA DAL REGIME DEI MINIMI PER RIENTRARE NEL REGIME AD IVA NORMALE MA ORA DENOMINATO DEGLI “EX-MINIMI”
I soggetti che dovranno obbligatoriamente uscire dal regime dei minimi saranno:
- coloro che indipendentemente dall’età erano in attività con partita Iva prima dell’1.1.2008;
- coloro che avevano avviato un'attività a partire dal 2008 se nel triennio 2005/2007 avevano svolto un’altra attività di impresa o di lavoro autonomo.
- ritornano ad applicare l’Iva ma la liquidazione verrà fatta in unica soluzione in modo annuale;
- continuano a non essere soggetti ad Irap;
- ricominciano a dedurre le spese mediche e gli altri oneri deducibili oltre i contributi commercianti o artigiani;
- non si applica più la tassazione agevolata del 20% (che per i nuovi minimi scende al 5%) ma si ritorna ad applicare le aliquote della tassazione normale a scaglioni di reddito che inizia dal 23%;
- probabilmente ritornano ad essere soggetti agli studi di settore (che era uno dei principali motivi che lasciavano maggior tranquillità ai soggetti di piccole dimensioni che non dovevano fare ogni anno i conti con il reddito minimo da studi di settore che si aspetta il fisco.

Consulenti del lavoro, dottori e ragionieri commercialisti.
Chi applica il regime dei minimi può assumere dipendenti o sostenere costi per collaborazioni occasionali?
Cosa indico in fattura o su ricevuta fiscale per segnalare che applico il regime dei minimi?
La frase da indicare sui documenti di vendita è "Fuori campo applicazione Iva articolo 1, comma 100, legge 244/2007".
Nel caso di professionisti che aderiscono al nuovo regime si applica la ritenuta d’acconto?
Nel regime dei minimi posso dedurre le spese mediche e altri oneri dal quadro RP del modello unico?
Nel regime dei minimi si possono dedurre le perdite?
Quali sono, in sintesi, le vere agevolazioni che comunque rimangono per i soggetti che sono costretti a uscire dal regime dei minimi e che possono comunque applicare il regime degli “ex minimi” o “regime supersemplificato” avendone i parametri come
Un “ex minimo" che deve ritornare dall'1.1.2012 al regime normale iva quando può considerare detraibile l'iva sulle rimanenze al 31.12.2011 e quali acquisti di merce effettuati nel 2011 e in rimanenza a tale data può inserire nel costo delle rimane
Se invece le merci in rimanenza al 31.12.2011 e fatturate con data 2011 sono state pagate nel 2012, tali merci rilevano come costo di giacenza iniziale al 1.1.2012 nella contabilità, e la relativa iva verrà detratta in sede di prima liquidazione iva 2012.












Io ho appena avviato la mia attività avvalendomi del nuovo Regime dei Minimi 2012 come fotografo.
Volevo sapere se spese come: affitto, carburante, utenze, telefonino; potevano essere detratte con il principio di cassa dal mio reddito per non pagare l'imposta del 5% anche su questi costi che sono soltanto spese!!!
Il mio attuale comercialista dice di no, che posso solo detrarre spese relative all'attrezzatura (da ammortizzare comunque negli anni) e l'inps.
Grazie.