Società semplificata a responsaibilità limitata: definizione
La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
Quando il singolo socio perde il requisito d'età, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto.
Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, la società deve essere posta in liquidazione ai sensi dell’articolo 2484 codice civile.
La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Alla società semplificata a responsabilità limitata si applicano le disposizioni relative alla società a responsabilità limitata ove non diversamente previsto dall’articolo 2463-bis codice civile.
L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189 codice civile.
Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il Giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.