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Contabilità ordinaria


Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Casale Monferrato
Alessio Dr. Franco Dottore Commercialista →

Argomento: Regimi fiscali

Aggiornato al 10/01/2012

CHE COS'È

La contabilità ordinaria è la contabilità che, ex codice civile, viene imposta a chiunque abbia un attività imprenditoriale (o professionale).

Ai fini squisitamente fiscali, invece, il regime ordinario è obbligatorio solo per:

  • società per azioni;
  • società a responsabilità limitata;
  • società in accomandita per azioni;
  • società cooperative;
  • società di mutua assicurazione;
  • enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
  • enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
  • i consorzi, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni non riconosciute, cioè non appartenenti ad altri soggetti passivi nei cui confronti il presupposto dell'imposta si verifica in modo autonomo e unitario;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica - ivi comprese, quindi, le società di persone ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR - non residenti nel territorio dello Stato.

Nel caso invece di imprese individuali, imprese familiari, società di persone, società di fatto esercenti attività commerciali, la contabilità ordinaria è obbligatoria solamente nel caso in cui sia superato il volume di ricavi di 309.874,14 euro (se si tratta di imprese che esercitano attività di prestazione di servizi) o 516.456,90 euro (se si tratta di imprese che esercitano altre attività). Le imprese il cui regime naturale sarebbe quello semplificato possono tuttavia optare per la tenuta della contabilità ordinaria.

Dr. Franco Alessio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Casale Monferrato
Alessio Dr. Franco Dottore Commercialista

COME SI FA

Le imprese in contabilità ordinaria hanno l’obbligo di tenere i seguenti registri:

  • libro giornale: in esso vanno registrate tutte le operazioni economico – patrimoniali in ordine cronologico;
  • libro inventari: vanno riportati la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e per valore;
  • registri Iva: gli articoli 23, 24 e 25, decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 impongono, con particolari eccezioni, la tenuta del registro delle fatture emesse e/o dei corrispettivi, del registro degli acquisti e di altri eventuali registri obbligatori in relazione alla particolare attività esercitata;
  • registro beni ammortizzabili: dal 21.02.1997 non è più obbligatorio. E’ possibile eseguire le relative annotazioni entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nel libro degli inventari, indicando: anno di acquisto del bene, costo originario, rivalutazioni e svalutazioni, fondo ammortamento al termine del periodo d’imposta precedente, coefficiente di ammortamento, quota annuale di ammortamento.
CHI

Dottori commercialisti, esperti contabili, ragionieri commercialisti.


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