Argomento: Regimi fiscali
Aggiornato al 22/06/2011
CHE COS'È
L’articolo 7, comma 1, lettera t) del decreto legge 70/2011 ha riaperto i termini per rivalutare il valore di acquisto delle partecipazioni societarie non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 01.07.2011.
Dott. Giovanni Sanfilippo
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo
Studio Sanfilippo Giovanni
COME SI FA
Al fine di potere rivalutare le partecipazioni societarie occorrono due presupposti:
- la perizia giurata di stima asseverata da un dottore commercialista, da un ragioniere commercialista o da un soggetto iscritto nell’albo dei revisori legali, la quale deve essere riferita all’intero patrimonio sociale. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30.06.2012;
- il pagamento di un’imposta sostitutiva, del 4 per cento, per le partecipazioni che risultano qualificate (ovvero che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20 per cento oppure capitale sociale) e del 2 per cento, per le partecipazioni non qualificate, da versare entro il 30.06.2012. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2012; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. Analogo discorso per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In quest’ultimo caso, la perizia deve essere asseverata dagli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari, dei periti agrari e dei periti industriali. L’imposta sostitutiva è pari al 4 per cento del valore determinato dalla perizia. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi all’Amministrazione finanziaria se richiesti.
CHI
La rivalutazione risulta conveniente per chi è intenzionato a vendere le partecipazioni e i terreni. In questo caso, ai fini della determinazione della plusvalenza, si assume, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore della partecipazione alla data del 01.07.2011 determinato sulla base della perizia di stima.
Bisogna ricordare che chi aveva rivalutato una partecipazione precedentemente può farlo di nuovo, con riferimento al 30.06.2011, se c’è stato un ulteriore incremento di valore. In questo caso, si può detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.









