IVA esente esclusa non imponibile: definizione
L'imposta sul valore aggiunto è un tributo dovuto al ricorrere di tre presupposti:
- oggettivo: deve trattarsi di operazioni consistenti in cessione di beni o prestazioni di servizi espressamente previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- soggettivo: deve trattarsi di operazioni compiute da imprese, artisti o professionisti nell'esercizio dell'attività;
- territoriale: deve trattarsi di operazioni compiute sul territorio italiano (N.B. questa è una regola generale che subisce alcune deroghe in casi espressamente previsti dalla legge agli articoli 7 e seguenti, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
Quando tutti i tre presupposti sono realizzati l'operazione è soggetta all'IVA e pertanto l'imposta è dovuta.
Tuttavia può accadere che l'operazione soddisfi tutti i presupposti ma comunque il tributo non sia dovuto, oppure che l'operazione difetti di tutti o alcuni dei tre presupposti.
Di qui la distinzione tra IVA esente, esclusa o non imponibile come di seguito descritto.
IVA esente
Sono esenti dall'IVA alcune tipologie di cessioni di beni o prestazioni di servizi espressamente previste dalla legge.
Si tratta, in particolare, di operazioni che integrerebbero tutti i tre presupposti del tributo ma che il legislatore ha preferito non assoggettare ad imposizione per motivi di politica economica o utilità sociale.
Le operazioni IVA esente sono comunque soggette agli adempimenti formali legati al tributo come, ad esempio, la fatturazione.
IVA esclusa (o fuori campo IVA)
L'esclusione dall'IVA si realizza nei casi in cui l'operazione difetti del presupposto soggettivo, oggettivo oppure di entrambi.
Tipico esempio di operazione IVA esclusa è la vendita di un bene da parte di un privato.
In tali casi, a differenza dell'IVA esente, l'operazione non è soggetta agli adempimenti formali tipici dell'imposta.
IVA non imponibile
Le operazioni con IVA non imponibile difettano del requisito della territorialità.
La legge considera tali operazioni come non eseguite sul territorio dello stato italiano e, pertanto, rinuncia ad assoggettarle al tributo.
Come per le operazioni IVA esente devono essere rispettati comunque gli obblighi formali del tributo.
Avv. Alessandro Mainardi
Ordine degli Avvocati di Milano
Orrick Herrington & Sutcliffe
Dott. Luca Di Nunzio
Orrick Herrington & Sutcliffe
Per sapere quale dei tre regimi descritti sia applicato al bene acquistato o al servizio fruito il consumatore finale deve prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle fatture o dalle ricevute fiscali.
Su tali documenti viene indicato il tipo di operazione posta in essere ai fini IVA (esente o non imponibile).
Per quanto concerne le operazioni escluse, invece, non esiste documentazione dalla quale desumere il regime applicabile poiché non esistono obblighi formali in merito.
Il consumatore finale è il soggetto che viene definitivamente inciso dall'imposta poiché è colui che acquista definitivamente il bene o fruisce del servizio.
I soggetti tenuti a comunicare quale sia il regime IVA applicabile sono, invece, le imprese, gli esercenti arti o professioni.
23/02/2012 15:14:05
Oggetto: Esente; Esclusa; Non Imponibile
Signore, Signori,
perdonate l'ignoranza. Avrei preferito qualche info in più. Magari menzionando pure qualche articolo che lo spiega.
Cordialmente.
Andrea Santagati
16/05/2012 11:05:20
Nei registri Iva ci sono solo 2 voci: non imponibili e esclusi. La voce esente a quale delle due la devo abbinare? Grazie
24/08/2012 16:26:30
Buongiorno,
il marketing online per clienti esteri è... esente, escluso, oppure come si definisce ?
fuori dal campo iva?
Grazie, Isabelle