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Azione revocatoria fallimentare


Ordine degli Avvocati di Padova
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Argomento: Fallimento

Aggiornato al 27/03/2012

CHE COS'È

Uno dei tratti distintivi della procedura fallimentare è la cosiddetta par condicio creditorum, ovvero il principio in base al quale tutti i creditori dell’imprenditore fallito al momento della dichiarazione di fallimento sono soggetti alle medesime condizioni se desiderano vedere soddisfatte le proprie pretese creditorie.
Corollario di questo principio è che, nel caso in cui il debitore insolvente abbia posto in essere, prima di essere dichiarato fallito, atti di disposizione che hanno inciso sul suo patrimonio, depauperandolo, tali atti possono essere colpiti e privati di effetto, attraverso l’azione revocatoria fallimentare.
L'azione revocatoria è dunque lo strumento posto a vantaggio del curatore fallimentare allo scopo di ricostituire il patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei suoi creditori, facendovi rientrare quanto ne era uscito nel periodo antecedente al fallimento in violazione del principio della par condicio creditorum.

Gli atti suscettibili di essere revocati possono distinguersi in due categorie:

  1. Quelli elencati all’articolo 67, comma 1, legge fallimentare, il cui tratto comune è quello di essere atti anomali o anormali, in quanto non riconducibili alla fisiologica attività d’impresa e senz’altro causa di un pregiudizio al patrimonio del fallito, e quindi dei suoi creditori. Affinché l’azione revocatoria avente a oggetto tale categoria di atti possa essere efficacemente attuata, è necessario che sussistano due presupposti:
    • l’atto impugnato deve essere stato posto in essere nel corso dell’ultimo anno o, a seconda dei casi, degli ultimi sei mesi prima della sentenza di fallimento (il cosiddetto “periodo sospetto”);
    • il terzo beneficiario dell’atto soggetto a revocatoria non deve essere riuscito a provare che ignorava lo stato di insolvenza dell’imprenditore fallito. La conoscenza dello stato di insolvenza è quindi presunta dalla legge, cosicché spetta al terzo fornire la difficile prova che al momento in cui ha stipulato l’atto pregiudizievole con l’imprenditore poi fallito non era a conoscenza dello stato di insolvenza di quest’ultimo.
  2. I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, degli atti a titolo oneroso e di quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. La revocabilità di questa categoria di atti – di per sé leciti – è sottoposta a requisiti più rigorosi: spetta infatti al curatore fallimentare dimostrare che il terzo beneficiario conosceva lo stato di insolvenza dell’imprenditore poi fallito, quindi in queste ipotesi si presume la buona fede del terzo.

COME SI FA

L’azione revocatoria si propone con atto di citazione avanti il Tribunale che ha dichiarato il fallimento e si svolge secondo la procedura prevista per le ordinarie controversie civili.
L’azione revocatoria deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre cinque anni dalla data di compimento dell'atto che si intende revocare.

CHI

È legittimato ad esercitare l’azione revocatoria il curatore fallimentare, il quale assume la duplice veste di rappresentante della massa dei creditori e dell’imprenditore fallito.
Il curatore dovrà ottenere dal Giudice delegato della procedura fallimentare un’apposita autorizzazione ad agire.

FAQ

Tutti gli atti posti in essere dal soggetto insolvente nel periodo sospetto possono essere oggetto di azione revocatoria?

No, l’articolo 67, comma 3, legge fallimentare, prevede un'ampia gamma di atti che non possono essere colpiti da tale azione, ad esempio: la vendita a giusto prezzo di immobili destinati ad abitazione principale dell'acquirente o di suoi stretti parenti o affini, i pagamenti effettuati nell'esercizio normale dell'impresa, i pagamenti per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti. 


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COMMENTI

fausto
09/03/2012 22:21:15
Vorrei spiegazioni su un fallimento sportivo :
- una società fallisce ma i segni distintivi (Denominazione e Simbolo) appartengono ad una esterna (quindi soggetto giuridico diverso)che nn rientra nel fallimento ;
-c'è una indagine della procura che potrebbe far rientrare questa società esterna nel fallimento di quella sportiva (in quanto il proprietario è lo stesso );
-secondo alcuni con una offerta congrua si evita la revocatoria ;
se è vero potreste indicarmi nel codice fallimentare articolo e comma vari...o meglio nell'articolo sopracitato cioè articolo 67,comma 3, che prevede un'ampia gamma che non possono essere colpiti da tale azione come ad esempio la vendti a giusto prezzo del Bene è valido anke le società sportive?
pierre
29/03/2012 21:50:08
l'ARTICOLO è INTERESSANTE.
andrea
16/04/2012 12:36:32
Salve,
ho questa situazione:
il mio avvocato ha ottenuto il pagamento della mia retribuzione (+ spese legali) dalla società per la quale lavoravo che, appena 15 giorni dopo il pagamento è fallita.
Il pagamento è avvenuto a seguito di espropriazione presso terzi (il terzo ha pagato tutto : capitale + interessi + spese legali).
Adesso il curatore mi preannuncia azione revocatoria per tutto (capitale + spese legali).
Secondo il mio avvocato (visto l'art. 67 L.F. lett. f) devo restituire "solo" le spese legali (che ho già pagato a lui).
E' vero?
maria
17/04/2012 10:47:14
Grazie...questo articolo è stato fondamentale per le mie ricerche :)
Roberto
17/04/2012 18:03:04
Qui un esempio di azione revocatoria http://formulario-online.blogspot.it/2012/04/citazione-per-azione-revocatoria-o.html
pietro
14/05/2012 12:02:39
se io acquisto un immobile (no prima casa) da una srl attualmente in attivo, a quali rischi posso andare in contro ?
faith
03/07/2012 16:37:12
Buonasera,
ho una domanda alla quale non sono riuscita a trovare risposta nel Suo articolo.
La situazione è questa: siamo stati pagati per un lavoro svolto da una società che di lì a due anni falliva e oggi la società di recupero crediti pretende da noi la somma di denaro che ci era stata pagata.
Purtoppo, il giudice ha deliberato che dobbiamo pagare. Mi chiedo:da quanto si evince dal Suo scritto l’atto impugnato deve essere stato posto in essere nel corso dell’ultimo anno o, a seconda dei casi, degli ultimi sei mesi prima della sentenza di fallimento (il cosiddetto “periodo sospetto”). In questo caso essendo passati due anni non dovremmo essere presi in causa. Secondariamente, la nostra prestazione era strettamente legata al tipo di società quindi non sussiste neanche l' anomalia o l' anormalità della prestazione. Secondo Lei qual' è la strada migliore da percorrere? Grazie!
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