Curatore fallimentare: definizione
Il curatore è un organo "unipersonale" perché può essere costituito da un solo soggetto, essendo esclusa nel nostro ordinamento la possibilità di nominare più curatori, non è un organo interno, che opera cioè all'interno della procedura, ma un organo esterno, perché destinato ad entrare per lo svolgimento delle sue mansioni in rapporto con i terzi, anzi è l'organo esterno per eccellenza della procedura fallimentare: esso, pertanto, deve essere considerato come un vero e proprio ausiliare della giustizia.
Il curatore, quindi, esercita una funzione pubblica nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, finalizzata al soddisfacimento dei creditori del fallito: in considerazione di tale funzione la nomina e la revoca del curatore è di competenza esclusiva del Tribunale che, fra l’altro, esercita il controllo sull’attività posta in essere dallo stesso.
Il curatore, su autorizzazione del Giudice delegato, può esercitare tutti i diritti ritenuti utili per soddisfare i creditori del fallito: conseguentemente sia il debitore che i creditori sono tenuti a rispettare il giudicato formatosi nelle cause in cui è stato parte il curatore, che non rappresenta o sostituisce né il fallito né i creditori, ma opera nell'interesse della giustizia, quale incaricato giudiziario con posizione autonoma che si pone a fianco del Giudice.
Il compito principale di tale organo, e cioè l'amministrazione del patrimonio fallimentare, è particolarmente delicato e complesso in quanto la procedura fallimentare investe tutto il patrimonio del fallito utilizzabile ai fini del soddisfacimento dei creditori e quindi non soltanto i beni mobili o immobili, corporali o incorporali, e i crediti, ma altresì tutti gli altri diritti, come azioni di nullità, di annullamento, di rescissione, di risoluzione, diritti di riscatto, diritti di prelazione, possibilità di acquisto di beni, nonché contratti pendenti, cioè tutti quei rapporti che al di fuori del fallimento possono essere fatti valere dai creditori in via surrogatoria, quale attività preparatoria dell'esecuzione che potrà investire i beni una volta che siano recuperati ed entrati nel patrimonio del debitore, oltre alle azioni dirette al recupero dei beni usciti dal patrimonio del debitore in base ad atti inopponibili ai creditori stessi per inosservanza delle formalità all'uopo prescritte o in base ad atti inefficaci perché pregiudizievoli ai loro diritti.
Oltre all'amministrazione del patrimonio fallimentare, il curatore ha svariate mansioni: infatti, oltre a compiere alcuni atti determinati dalla legge e destinati ad assicurare il normale svolgimento della procedura, opera come organo inquirente sulle ragioni che hanno determinato il dissesto e sul compimento di atti perseguibili in via penale, coadiuva il Giudice delegato nello svolgimento delle sue mansioni e ne esegue i provvedimenti, sollecitandone talvolta l'attività oppure affiancandolo come semplice consulente.
Considerato che il compito precipuo del curatore è quello di amministrare il patrimonio fallimentare, il legislatore ha lasciato alla sua iniziativa l’individuazione delle operazioni da compiere e delle relative modalità, anche se in casi tassativamente previsti deve essere autorizzato. Per quanto attiene alla vendita dei beni, a mezzo della quale si realizza di fatto la liquidazione del predetto patrimonio, il curatore ha invece un potere di impulso dell'attività del Giudice e, in ordine ai beni mobili, si limita poi ad eseguirne i provvedimenti, in quanto è il Giudice delegato che stabilisce il tempo della vendita, se questa deve essere fatta ad offerte private o all'incanto, e ne determina le modalità relative, mentre per quanto riguarda i beni immobili il curatore svolge un'attività meramente ausiliaria, perché le vendite sono disposte con ordinanza dello stesso Giudice. Per quanto attiene alla ripartizione dell'attivo, infine, il piano di riparto è disposto dal Giudice e il curatore si limita a dare esecuzione ai provvedimenti del Giudice.
L'attività del curatore, quindi, deve essere rivolta in primis alla conservazione dei beni e dei diritti facenti parte di questo complesso patrimoniale: conservazione materiale e conservazione giuridica (al fine di evitare decadenze o prescrizioni); deve poi essere diretta al conseguimento di beni in forza dei diritti pertinenti al patrimonio fallimentare, come la esazione dei crediti, il recupero di cose in possesso di terzi, l'esercizio di azioni di impugnativa, di annullamento, di rescissione, di risoluzione dei contratti, eccetera, nonché l'esercizio dell'azione revocatoria sia secondo lo schema generale disciplinato dal codice civile, sia secondo quello che trova il suo specifico regolamento nella legge fallimentare; inoltre, deve definire i rapporti giuridici pendenti, come i contratti a prestazioni corrispettive non ancora eseguiti o non ancora interamente eseguiti da ambo le parti, salvo naturalmente quelli che si risolvono a causa del fallimento o che persistono ope legis a carico del patrimonio fallimentare, come rapporti della massa, al fine di conservare i beni esistenti in attesa della loro conversione coatta in denaro, o di conseguire i beni stessi in base alle possibilità giuridiche esistenti per renderne poi possibile la conversione in denaro, preparando così l'esecuzione vera e propria, che si realizza con la vendita; deve, infine, difendere il patrimonio fallimentare nelle cause intentate da terzi.
Il curatore deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio: la diligenza richiesta è quella generale del buon padre di famiglia, tant’è che l’eventuale autorizzazione del Giudice delegato o del Tribunale non è sufficiente a escludere la colpa del curatore nel caso in cui ponga in essere degli atti illegittimi.
Il curatore non fa parte dell'ordine giudiziario, ma è un libero professionista, incaricato di volta in volta delle funzioni di curatore con riferimento a un dato fallimento: esso rientra pertanto nella categoria degli ausiliari giudiziari ed è retribuito per tale titolo; in relazione alla sua partecipazione all'amministrazione della giustizia è pubblico ufficiale.
Possono essere chiamati a svolgere le mansioni di curatore gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i ragionieri commercialisti, gli studi associati o le società fra i professionisti predetti, che all’atto dell’accettazione devono designare la persona fisica responsabile della procedura, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i revisori di società per azioni, purchè abbiano dato prova di possedere adeguate capacità imprenditoriali e non siano mai stati dichiarati falliti.
Le attribuzioni del curatore devono essere esercitate personalmente: pertanto l’eventuale delega ad altri di alcune specifiche operazioni deve essere preventivamente autorizzata dal comitato dei creditori e resta un fatto interno, sia per quanto attiene alla retribuzione, sia per quanto attiene alla responsabilità.
27/07/2012 15:28:43
La spiegazione è utile ma vorrei sapere: se un soggetto ha versato dei soldi con compromesso e preliminare di compavendita ecc. (40,000 euro in assegni) per l'acquisto di un appartamento e non si riesce a fare il rogito per via di un'ipoteca giudiziale che il venditore ha (una srl) per la quale ho chiesto al giudice la nomina di un curatore fallimentare e che è stata fatta, potrò io recuperare i soldi? e come visto che il mio avvocato non sa rispondermi? e il curatore non accenna a prendere provvedimenti?
Ringrazio per la cortese risposta.
Luigi