Lavoro a progetto: definizione
La sigla co.co.pro. sta per contratto di collaborazione per programma anche detto contratto di lavoro a progetto, una tipologia di contratto di lavoro disciplinata dal decreto legislativo n. 276/2003, cosiddetta Legge Biagi.
La legge citata definisce il lavoratore a progetto non come un dipendente ma come un collaboratore autonomo. L’attività svolta dal collaboratore, infatti, è legata alla realizzazione di un progetto (o programma di lavoro, o fasi di esso) determinato dal committente (datore di lavoro) e deve essere gestito dal collaboratore in maniera autonoma in funzione del risultato, e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione lavorativa.
Il co.co.pro. è un contratto che non vincola il collaboratore a progetto a un lavoro di esclusiva nei confronti del committente ma gli permette di prestare la propria collaborazione in favore di altri committenti che non svolgano attività in concorrenza tra loro. Il collaboratore ha tuttavia un obbligo di fedeltà, riservatezza e non concorrenza.
Come avviene la risoluzione del contratto a progetto. Il co.co.pro si risolve automaticamente – anche prima della scadenza originariamente prevista dalle parti – quando vengono conclusi il progetto o il programma che ne costituisce l’oggetto. In caso di risoluzione anticipata per avvenuto compimento del progetto, il compenso è dovuto per l’intera somma pattuita. Il compenso liberamente determinato dal committente e dal collaboratore deve essere adeguato alla quantità e qualità del lavoro eseguito dal collaboratore e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel medesimo luogo di esecuzione del rapporto, in ottemperanza alla normativa: decreto legislativo n. 276/2003 (articoli 61-69)
Come si stipula un contratto co.co.pro. Il committente è tenuto, entro il giorno antecedente l’inizio del rapporto, a comunicare il nominativo del collaboratore al centro per l’impiego competente. Al medesimo ufficio, il committente è tenuto a comunicare, entro 5 giorni, la proroga del contratto a progetto e la sua cessazione, nel caso non coincida con il termine comunicato all’atto dell’inizio del rapporto. Il committente, per ogni lavoratore a progetto, è tenuto a versare i contributi previsti alla gestione separata presso l’Inps.
Il contratto di lavoro a progetto deve avere la forma scritta e contenere, ai fini della prova:
· la durata, determinata o determinabile, della prestazione lavorativa da svolgere;
· il progetto o programma da realizzare;
· il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
· la previsione di eventuali specifiche misure di sicurezza e di tutela della salute del lavoratore.
Se il giudice verifica che non esiste alcun progetto o programma di lavoro oppure che il collaboratore svolge la propria attività senza autonomia, il rapporto di lavoro del collaboratore si trasforma sin dall’origine in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il contratto di collaborazione co.co.pro. può essere predisposto personalmente dai soggetti interessati (committente e collaboratore) anche avvalendosi, si suggerisce, dell’assistenza di un avvocato giuslavorista.
28/03/2012 16:44:13
se il lavoratore a progetto non partecipa al progetto per il quale e' stato assunto da quello che ho capito il committente diventa datore di lavoro non piu' committente di un progetto....cioe' se il lavoratore effettua un lavoro che non e' la qualificazione del progettonon e' piu da considerarsi teoricamente non subbordinato ma dipendente