Somministrazione di lavoro: definizione
Per somministrazione di lavoro si intende la fornitura specializzata di personale subordinato, assunto e retribuito da agenzie di lavoro (somministratori), a favore di un terzo soggetto, definito “utilizzatore”. Il rapporto coinvolge, pertanto, tre soggetti: l’agenzia di lavoro, il lavoratore e l’impresa utilizzatrice. Per tutta la durata della somministrazione il lavoratore svolge la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. Questa tipologia contrattuale scaturisce dall’evoluzione normativa del lavoro interinale, introdotto nel 1997 con l’intento di regolare il divieto, posto dall’ordinamento italiano, dell’intermediazione privata nelle prestazioni di lavoro. Normativa risalente agli anni ’60 (legge n. 1369/1960) che, con l’entrata in vigore della disciplina in materia di somministrazione di lavoro, è stata abrogata.
Le agenzie del lavoro, che possono svolgere anche attività di intermediazione nella ricerca e selezione del personale, per potere operare devono possedere particolari requisiti previsti dalla legge, a garanzia della regolarità del servizio e per la tutela dei lavoratori coinvolti nonché dei rapporti contrattuali con l’impresa utilizzatrice. In mancanza del rispetto delle prescrizioni di legge per lo svolgimento dell’attività di somministrazione i lavoratori coinvolti vengono considerati alle dipendenze dell’utilizzatore.
Normativa: decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articoli 3-28.
Il rapporto trilaterale così delineato è caratterizzato da un contratto di lavoro tra il lavoratore e il somministratore (agenzia di lavoro) e da un contratto commerciale di somministrazione tra il somministratore (agenzia di lavoro) e l’azienda utilizzatrice. Il contratto di somministrazione deve avere forma scritta, a pena di nullità ed indicare una serie di elementi quali, ad esempio, gli estremi dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di somministrazione, il numero dei lavoratori somministrati e relative mansioni e inquadramento, la data di inizio e la durata della somministrazione, luogo, orario e trattamento economico-normativo connesso alle prestazioni lavorative, le ragioni giustificatrici del ricorso alla somministrazione specificatamente individuate, gli eventuali rischi per la sicurezza dei lavoratori e relative misure di prevenzione, l’assunzione dell’obbligo, da parte del somministratore, di sostenere gli oneri retributivi e previdenziali del lavoratore somministrato e l’assunzione dell’obbligo, per l’utilizzatore, di rimborsare al somministratore gli oneri effettivamente sostenuti. I lavoratori somministrati hanno diritto al trattamento retributivo applicato dall’utilizzatore ai propri lavoratori comparabili, svolgenti le stesse mansioni.
Il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato entro i parametri che sono stabiliti dalla legge.
E’ necessario avvalersi delle competenze di un professionista esperto in diritto del lavoro, al fine di verificare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge e ciò anche al fine di evitare che il mancato rispetto delle disposizioni speciali in materia possa configurare un’ipotesi di somministrazione di lavoro vietata o, nei casi peggiori, fraudolenta, con conseguente responsabilità penale.
