Lavoro domestico: definizione
All'atto dell'assunzione il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una lettera nella quale, oltre alla data di instaurazione del rapporto e ad alla retribuzione concordata nel rispetto dei limiti minimi fissati dalla contrattazione collettiva, devono essere indicati tutti gli elementi caratterizzanti la prestazione lavorativa: luogo di lavoro, orario di lavoro e relativa sua distribuzione, riposo settimanale, recapito del lavoratore e suo livello contrattuale di appartenenza, periodo di godimento delle ferie, periodo di prova eccetera.
Nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro domestico è assoggettato ad una disciplina speciale dettata dalla legge ed integrata dalla contrattazione collettiva di settore.
Fermo l'obbligo da parte del datore di lavoro di dare al lavoratore il termine di prevviso stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro. in relazione all'anzianità di servizio maturata (obbligo che viene meno solo nell'ipotesi di licenziamento attuato in tronco per giusta causa) la risoluzione del rapporto di lavoro domestico avente natura non disciplinare non esige di norma particolari formalità (cosiddetto regime di libera recedibilità) e la forma scritta resta consigliata solo per ragioni di mera opportunità probatoria.
Al termine del rapporto il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) maturato.
La cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata telematicamente dal datore di lavoro all'INPS entro 5 giorni.