VOCI DI CONSULENZA

Aggiornato al 31/03/2011

Licenziamento per giusta causa

Argomento correlato: Cessazione del rapporto di lavoro

CHE COS'È

Il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro a tempo determinato o da quello a tempo indeterminato, senza rispettare nel secondo caso il termine di preavviso, quando ricorra una “giusta causa”, ossia una “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” (art.2119 Codice Civile) - Licenziamento per giusta causa.
La giusta causa è integrata da uno o più comportamenti del lavoratore, anche extra-aziendali, connotati da una gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. La violazione del vincolo fiduciario deve essere verificata in base alle circostanze del caso concreto, ossia considerando, fra l’altro, la qualità del rapporto intercorso fra le parti, la posizione rivestita dal lavoratore, l’intensità dell’elemento intenzionale e il grado di fiducia caratterizzante lo specifico rapporto.
La sussistenza di una giusta causa consente l’intimazione del licenziamento senza preavviso anche nei confronti del lavoratore assente per malattia o della lavoratrice madre anche durante il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento (dall’inizio del periodo di gravidanza fino ad un anno di età del bambino).

Avvocato Grazia Cumani
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COME SI FA

Il licenziamento per giusta causa deve essere intimato per iscritto con immediatezza rispetto al verificarsi dei fatti o comportamenti su cui esso si fonda, cioè tempestivamente rispetto alla conoscenza che il datore di lavoro abbia acquisito degli stessi, poiché un’attesa prolungata, non giustificata dalla impossibilità/difficoltà di venire a conoscenza delle circostanze suddette, fa presumere che il datore di lavoro abbia inteso soprassedere o abbia ritenuto non particolarmente gravi i comportamenti del lavoratore.
I fatti o comportamenti ritenuti integranti una giusta causa di licenziamento devono essere contestati al lavoratore nel rispetto della procedura prevista per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari (art.7 L.300/70).
La legittimità del licenziamento per giusta causa presuppone la proporzionalità fra la gravità del fatto addebitato al lavoratore e la sanzione estrema del licenziamento.
L’accertamento della sussistenza di tale proporzionalità rientra nella valutazione discrezionale del Giudice.

CHI

Il professionista a cui rivolgersi in questi casi, sia per ricevere una consulenza relativamente alla sussistenza delle condizioni per intimare un licenziamento per giusta causa e alla procedura da seguire, nonché per ricevere assistenza nel caso si ritenga di essere stati illegittimamente licenziati, è l’avvocato.

FAQ

A chi spetta dimostrare l’esistenza di una giusta causa di licenziamento?

In giudizio, l’onere della prova circa l’esistenza di una giusta causa di licenziamento grava sempre sul datore di lavoro. Il Giudice, laddove ritenesse che il comportamento del lavoratore è grave ma non al punto da legittimare un licenziamento in tronco, può convertire d’ufficio il provvedimento datoriale in licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso.

Esiste un elenco di giuste cause di risoluzione del rapporto di lavoro considerate legittime a cui il datore può fare riferimento?

Le fattispecie di giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro individuate dai CCNL sono ritenute dalla giurisprudenza solo esemplificative e non tassative, e comunque non vincolanti. La nozione di giusta causa, infatti, è individuata dalla legge e il Giudice è chiamato ad applicare direttamente la norma. Potrà, pertanto, essere ritenuto legittimo anche un licenziamento intimato in forza di una giusta causa non rientrante fra quelle specificamente elencate nel contratto. Il Giudice potrà, inoltre, anche annullare un licenziamento intimato in forza di un’espressa previsione del CCNL laddove ritenesse, ad esempio, che la clausola contrattuale non rispetta il principio di proporzionalità fra infrazione e sanzione.
Tuttavia, recentemente, la legge 183/10, articolo 30, 3° c., ha espressamente disposto che "nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro…". Occorrerà, pertanto, verificare se e quali conseguenze applicative avrà la nuova norma.



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