Nullità del licenziamento: definizione
Il licenziamento affetto da alcune “patologie ” può essere oggetto di impugnative.
Il licenziamento annullabile è il licenziamento mancante di giusta causa o di giustificato motivo. Ove questa mancanza non venga eccepita dal lavoratore attraverso la impugnazione dello stesso il licenziamento è efficace.
Il licenziamento è inefficace quando è intimato senza il rispetto della procedura e della forma prescritte dalla legge.
La legge considera nullo il licenziamento:
- discriminatorio, intimato per ragioni politiche, religiose, razziali, di sesso e nazionalità, nonché dall’appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali; intimato per ritorsione dove per tale si intende una reazione del datore di lavoro a comportamenti ritenuti sgraditi;
- Ancora in tema di licenziamento nullo: intimato nel periodo di irrecedibilità previsto dalle norme in materia di maternità, intimato per causa di matrimonio.
Conseguenze: indipendentemente dalle dimensioni la nullità del recesso comporta sempre l’obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno subito dal lavoratore illegittimamente licenziato. L'onere di provare il motivo illecito del licenziamento grava sul lavoratore che lo alleghi a fondamento della domanda di reintegrazione; tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni , che devono essere gravi , precise e concordanti.
Dott. Gabriele Arveda
Ordine dei Consulenti del lavoro di Reggio Emilia
Bartoli & Arveda Associazione Professionale
Qualsiasi licenziamento nullo, annullabile, inefficace deve essere impugnato.
A tale fine è sufficiente qualsiasi atto scritto extragiudiziale. In questo atto non devono essere esposti necessariamente i motivi per i quali si ritiene illegittimo il licenziamento e conseguentemente lo si impugna. Trattandosi di atto recettizio si presume conosciuto una volta che sia giunto all’indirizzo del destinatario. Grava sul lavoratore l’onere di provare la ricezione.
Per le valutazioni relative alla possibilità di procedere con l’impugnazione del licenziamento è necessario rivolgersi ad una associazione sindacale o ad un avvocato. Questi possono garantire la necessaria assistenza in caso di contenzioso.
04/01/2012 20:10:18
Per impugnare il licenziamento orale si deve sottostare alla normativa del Collegato al lavoro oppure si applica la normativa previgente? Saluti