Revoca del licenziamento: definizione
Il datore di lavoro può, prima del giudizio, revocare il licenziamento.
La revoca passa attraverso la proposizione al lavoratore della ricostituzione del rapporto di lavoro mediante un atto di revoca che deve contenere:
- espressa dichiarazione che il rapporto di lavoro non si è mai risolto;
- il riconoscimento delle retribuzioni che avrebbe percepito se avesse lavorato dalla data del recesso e cioè l’offerta di un risarcimento tale da eliminare tutti gli effetti negativi del licenziamento.
Dott. Gabriele Arveda
Ordine dei Consulenti del lavoro di Reggio Emilia
Bartoli & Arveda Associazione Professionale
La validità della revoca non abbisogna di particolari formalismi ma deve essere seguita, per la sua efficacia, dalla accettazione del lavoratore.
Il professionista a cui rivolgersi per le valutazioni relative alla revoca è il consulente del lavoro o l’avvocato.