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Risoluzione consensuale

del 13/10/2011
CHE COS'È?

Risoluzione consensuale: definizione

Tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro vi è anche l'eventuale risoluzione consensuale, laddove datore di lavoro e lavoratore concordino sulla volontà di interrompere il rapporto.
Alla risoluzione consensuale si fa generalmente ricorso in situazioni particolari della vita dell'impresa, come processi di riorganizzazione o di ristrutturazione.

Avv. Chiara Pederzoli
Ordine degli Avvocati di Bologna
Studio Legale Pederzoli Savigni Zamparini

COME SI FA
Con la risoluzione consensuale le parti possono stabilire l'estinzione immediata del rapporto di lavoro o possono differire la stessa ad un momento successivo. In quest'ultimo caso potrà essere concordato che, fino al momento di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore continui a prestare la propria opera presso l'azienda, oppure che goda delle ferie maturate e residue o ancora che benefici di un periodo di aspettativa non retribuita.
In genere la risoluzione consensuale comporta la rinuncia al periodo di preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.
Molto spesso, al lavoratore viene offerta una somma di denaro, in aggiunta al TFR spettante per legge, comunemente chiamata "incentivo all'esodo" che viene liberamente concordata tra le parti.
Per quanto riguarda la forma di tale atto, non vi è obbligo di forma scritta, ben potendo la risoluzione consensuale verificarsi attraverso il semplice comportamento concludente delle parti, ma per fornire la dimostrazione della esistenza della volontà comune delle parti di estinguere il rapporto, è opportuno che venga osservata la forma scritta e che l’atto venga sottoscritto possibilmente davanti alle Commissioni di conciliazione o di fronte al giudice, per evitare l’impugnazione da parte di chi ne abbia interesse.

CHI
E' opportuno rivolgersi alle Commissioni di conciliazione o al giudice.

FAQ

Si ha diritto all'indennità di disoccupazione in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro?

La circolare INPS n. 108 del 10 ottobre 2006, che contiene alcuni chiarimenti in merito alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ha disposto che l'indennità di disoccupazione ordinaria può essere riconosciuta quando la volontà del lavoratore a rassegnare le proprie dimissioni sia stata indotta da rilevanti variazioni delle condizioni di lavoro, come ad esempio accade nel caso di trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda, distante oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore o raggiungibile con mezzi pubblici mediamente in 80 minuti.
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