Seleziona o cerca una voce :
 
VOCI DI CONSULENZA

Argomento: Cessazione del rapporto di lavoro

Aggiornato al 13/10/2011

Risoluzione consensuale

CHE COS'È
Tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro vi è anche l'eventuale risoluzione consensuale, laddove datore di lavoro e lavoratore concordino sulla volontà di interrompere il rapporto.
Alla risoluzione consensuale si fa generalmente ricorso in situazioni particolari della vita dell'impresa, come processi di riorganizzazione o di ristrutturazione.

Avv. Chiara Pederzoli
Ordine degli Avvocati di Bologna
Studio Legale Pederzoli Savigni Zamparini
COME SI FA
Con la risoluzione consensuale le parti possono stabilire l'estinzione immediata del rapporto di lavoro o possono differire la stessa ad un momento successivo. In quest'ultimo caso potrà essere concordato che, fino al momento di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore continui a prestare la propria opera presso l'azienda, oppure che goda delle ferie maturate e residue o ancora che benefici di un periodo di aspettativa non retribuita.
In genere la risoluzione consensuale comporta la rinuncia al periodo di preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.
Molto spesso, al lavoratore viene offerta una somma di denaro, in aggiunta al TFR spettante per legge, comunemente chiamata "incentivo all'esodo" che viene liberamente concordata tra le parti.
Per quanto riguarda la forma di tale atto, non vi è obbligo di forma scritta, ben potendo la risoluzione consensuale verificarsi attraverso il semplice comportamento concludente delle parti, ma per fornire la dimostrazione della esistenza della volontà comune delle parti di estinguere il rapporto, è opportuno che venga osservata la forma scritta e che l’atto venga sottoscritto possibilmente davanti alle Commissioni di conciliazione o di fronte al giudice, per evitare l’impugnazione da parte di chi ne abbia interesse.
CHI
E' opportuno rivolgersi alle Commissioni di conciliazione o al giudice.
FAQ

Si ha diritto all'indennità di disoccupazione in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro?

La circolare INPS n. 108 del 10 ottobre 2006, che contiene alcuni chiarimenti in merito alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ha disposto che l'indennità di disoccupazione ordinaria può essere riconosciuta quando la volontà del lavoratore a rassegnare le proprie dimissioni sia stata indotta da rilevanti variazioni delle condizioni di lavoro, come ad esempio accade nel caso di trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda, distante oltre 50 Km dalla residenza del lavoratore o raggiungibile con mezzi pubblici mediamente in 80 minuti.


Questa spiegazione ti è stata utile?
Vuoi collaborare a migliorare il contenuto? La spiegazione..
Registrati e lascia un commento



(non verrà pubblicato)


Si
No

STUDI COMPETENTI SULLA VOCE

Avvocati

Studio Legale Pederzoli Savigni Zamparini

Via Mazzini, 4
40138 Bologna (BO)
Tel. 0515873110 - 0512960404 - Fax. 0515873213

info@de-jure.it

IN EVIDENZA
Separazione dei coniugi, Contratti commerciali, Compravendita immobiliare, Rapporto di lavoro, Commercio internazionale, Marchi e brevetti, Prodotti finanziari, Internet, Commercio elettronico, Responsabilità medica
Avvocati

LABLAW Studio Legale Failla Rotondi & Partners

Corso Europa , 22
20122 Milano (MI)
Tel. 02303111 - Fax. 02303112

info@lablaw.com - www.lablaw.com

IN EVIDENZA
Rapporto di lavoro, Inquadramento - Rapporto di lavoro, Assenze e Permessi - Rapporto di lavoro, Cessazione del rapporto di lavoro, Orario di lavoro, Contratti flessibili di lavoro, Retribuzione da lavoro, Lavoro estero e immigrazione, Sindacati, Riorganizzazioni aziendali
Consulenti del Lavoro

Bartoli & Arveda Associazione Professionale

Via Brigata Reggio, 28
42100 Reggio nell'Emilia (RE)
Tel. 0522384411 - Fax. 0522384433

info@bartoliearveda.it - www.bartoliearveda.it

IN EVIDENZA
Rapporto di lavoro, Inquadramento - Rapporto di lavoro, Cessazione del rapporto di lavoro, Contratti formativi di lavoro, Contratti flessibili di lavoro, Tassazione redditi da lavoro, Retribuzione da lavoro, Lavoro estero e immigrazione, Sindacati
CALCOLA L'IMU
Inserisci la tua
rendita catastale e
Calcola L'IMU →


VOCI CORRELATE

Licenziamento per giusta causa
Aggiornato al 31/03/2011


Impugnazione del licenziamento
Aggiornato al 10/01/2011


Nullità del licenziamento
Aggiornato al 10/01/2011


Revoca del licenziamento
Aggiornato al 10/01/2011


Dimissioni del lavoratore
Aggiornato al 31/03/2011


Licenziamento ad nutum
Aggiornato al 10/01/2011


Lavoro: preavviso
Aggiornato al 31/08/2011



FEED
Scrivici  per informazioni sul servizio
La redazione è offline