Lavoro procedure conciliative e arbitrali: definizione
In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare il termine per l’emanazione del lodo, le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
In materia di controversie individuali di lavoro, con l’entrata in vigore, il 24 novembre 2010, della legge n. 183/10 (cosiddetto Collegato Lavoro) il tentativo di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro, che precedentemente doveva essere esperito obbligatoriamente in caso di controversie individuali di lavoro, è divenuto facoltativo sia nel settore privato che in quello pubblico.
Prof. Avv. Nicola Soldati
Ordine degli Avvocati di Modena
Studio Legale Soldati
Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il Giudice tiene conto in sede di giudizio. Rimane obbligatorio il tentativo di conciliazione sui cosiddetti “lavori certificati” di cui all’articolo 80, comma 4, della cosiddetta legge Biagi (decreto legislativo n. 276 del 2003).
Per quanto attiene all’arbitrato, il lavoratore, all’atto dell’assunzione e comunque non prima della conclusione del periodo di prova (se la prova non è prevista, dopo 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro), può decidere se ricorrere all’arbitrato in caso di future controversie, con esclusione del licenziamento.
A tal fine, deve sottoscrivere una clausola compromissoria che, pertanto, sarà valida per ogni lite, escluso il licenziamento, per il quale resta obbligatorio ricorrere al Giudice ordinario. La scelta del lavoratore di tentare la composizione davanti a un arbitro invece che dal Giudice vale per tutte le liti nascenti dal rapporto di lavoro.
