CHE COS'È
Con il termine di dimissioni si intende la volontà di cessazione di un rapporto di lavoro espressa dal dipendente.
Dott. Claudio Zaninotto
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pavia
Studio Ass. Zaninotto e Villani
COME SI FA
La volontà di cessazione di un rapporto di lavoro può essere comunicata anche verbalmente fatto salvo che il contratto di lavoro applicato non disponga diversamente. L’eventuale mancato rispetto della forma le rende invalide (sentenza Cassazione n. 664 del 13.6.95). Ovviamente, al fine di evitare disguidi di ogni sorta, è buona cosa che vengano comunicate per iscritto.
In generale è previsto dai contratti di lavoro che il lavoratore dimissionario comunichi al datore di lavoro la volontà di recesso dal rapporto “dando il preavviso”; periodo graduato in relazione al livello contrattuale di appartenenza ed all'anzianità di servizio. Durante tale periodo il rapporto prosegue regolarmente sino alla data di scadenza con tutte le obbligazioni annesse e connesse.
E’ anche possibile che il periodo di preavviso possa non essere lavorato. Ciò accade quando il datore di lavoro esenta espressamente il lavoratore da tale obbligo o, anche, quando il lavoratore nega la propria disponibilità a prestare la propria opera durante tale periodo. In quest’ultima ipotesi il lavoratore recedente ha l’obbligo di corrispondere al datore di lavoro la relativa indennità.
E’ anche il caso di sottolineare che non tutte le cessazioni di rapporto di lavoro sono soggette al preavviso.
Il preavviso non è dovuto durante il periodo di prova, in caso di risoluzione consensuale, nei contratti a tempo determinato (in cui la data di cessazione del rapporto è già prevista) ed in alcuni rapporti caratterizzati da libera recedibilità (ad nutum) come per le collaboratrici familiari ed in caso di raggiungimento da parte del lavoratore dell’età pensionabile.
Pure non è previsto l’obbligo del lavoratore di dare il preavviso in caso di dimissioni per giusta causa. La ratiodi ciò è evidente. Il concetto di “giusta causa” prevede che il rapporto cessi per cause gravi che non consentano la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto. Nel caso di dimissioni si tratterebbe di un comportamento “grave” del datore di lavoro. In questa ipotesi non solo il lavoratore non è tenuto a dare il preavviso ma anche a ricevere l’indennità sostitutiva.
Casi particolari di “dimissioni” sono quelle delle lavoratrici madri e padri lavoratori. Coloro che si trovassero in questa condizione, e sino ad un anno di vita del bambino (o di accoglienza in caso di adozione), sono tenuti a darne conferma presso la Direzione Provinciale del Lavoro mediante un colloquio diretto (decreto legislativo 151 del 2001, articolo 55). Sono pure tenute a darne conferma entro un mese, pena la nullità, le dimissioni date da lavoratrice per matrimonio.
CHI
FAQ
E’ possibile revocare le dimissioni?
Sì, è possibile da parte del lavoratore revocare le dimissioni già comunicate a patto che l’atto di revoca sia venuto a conoscenza del datore di lavoro (prova a carico del lavoratore) prima di quello di dimissioni (Sentenza Cassazione del 19.4.90 n. 3217).
I comportamenti ingiuriosi da parte del datore di lavoro costituiscono giusta causa di dimissioni del lavoratore?
Sì (Sentenza Cassazione del 29.11.1985 n. 5977), ma lo sono anche i comportamenti discriminatori dei colleghi di lavoro (Sentenza Cassazione del 7.11.2001 n. 13782) e l’esautoramento delle mansioni (Sentenza Cassazione del 26.7.1999 n. 8091).
Le molestie sessuali possono costituire giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore?
Sì (Pretura di Milano 14.8.1991), così come la richiesta di comportamenti illeciti o in contrasto con la legge (Pretura di Legnano 10.3.1989).
Quando il lavoratore può chiedere l’annullamento delle dimissioni?
Quando sono state rassegnate sulla base di presupposti errati come, ad esempio, la mancanza dei requisiti per il raggiungimento del diritto alla pensione.
Sono annullabili le dimissioni date da un lavoratore minacciato di licenziamento?
Si, lo sono quando la minaccia di licenziamento è infondata. In questo caso si tratterebbe di una violenza morale ed il datore di lavoro ne riceverebbe un vantaggio ingiusto (Sentenza Cassazione del 29.08.2002 n. 12693).


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