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Argomento: Cessazione del rapporto di lavoro

Aggiornato al 10/01/2011

Impugnazione del licenziamento

CHE COS'È

L’impugnazione consiste in un atto scritto con il quale il lavoratore esprime la volontà di contestare la validità del licenziamento. Il licenziamento può essere impugnato dal lavoratore anche tramite l’intervento del sindacato. La legge non richiede per questo atto particolari formule: è infatti sufficiente che il lavoratore manifesti per iscritto e in termini chiari al datore di lavoro che intende opporsi al licenziamento. È un negozio unilaterale recettizio, che non abbisogna di accettazione da parte del destinatario. E’ valido se spedito entro i termini di legge, anche se ricevuto dal datore di lavoro dopo la scadenza del termine e deve esserne dimostrata la ricezione. I termini di legge sono ritenuti di decadenza e pertanto se lasciati decorrere fanno venire meno la possibilità di impugnare validamente il licenziamento.
La omessa tempestiva impugnazione del licenziamento non fa discendere la legittimità dello stesso ma impedisce al lavoratore di chiedere la reintegrazione o il risarcimento dei danni conseguenti dalla tutela reale o obbligatoria. È possibile, però, agire giudizialmente per il risarcimento dei danni in basi ai principi generali del codice civile se vi sono i presupposti.
Collegato lavoro: i termini di impugnazione sono confermati in 60 giorni decorrenti dalla ricezione del licenziamento (o dalla comunicazione dei motivi). L’impugnazione è inefficace se non è seguita entro 270 giorni, dal deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale in funzione di Giudice del Lavoro o dalla richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora conciliazione o arbitrato non siano accettati o non sia raggiunto un accordo, il ricorso al giudice deve essere depositato entro 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo.
La stessa legge ha ampliato l’applicazione delle norme sulla impugnazione non solo al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ma ad una più ampia platea di atti rescissori compiuti dal datore di lavoro (tra cui recesso del committente da cococo e cocopro, trasferimento, lavoro a termine).

Dott. Gabriele Arveda
Ordine dei Consulenti del lavoro di Reggio Emilia
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COME SI FA

Forma dell’impugnazione: qualsiasi atto scritto extragiudiziale. In questo atto non devono essere esposti necessariamente i motivi per i quali si ritiene illegittimo il licenziamento e conseguentemente lo si impugna. Trattandosi di atto recettizio si presume conosciuto una volta che sia giunto all’indirizzo del destinatario. L’impugnazione può essere portata a conoscenza del datore di lavoro con qualsiasi mezzo idoneo, come lettere, telegrammi o fax. Grava sul lavoratore l’onere di provare la ricezione.

CHI

Per le valutazioni relative alla possibilità di procedere con l’impugnazione del licenziamento è necessario rivolgersi ad una associazione sindacale o ad un avvocato. Questi possono garantire la necessaria assistenza in caso di contenzioso.


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