Seleziona o cerca una voce :
 
VOCI DI CONSULENZA

Argomento: Cessazione del rapporto di lavoro

Aggiornato al 14/09/2011

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

CHE COS'È

Per giustificato motivo oggettivo di licenziamento si definisce, in termini strettamente giuridici, la motivazione dell’atto di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente per ragioni non riguardanti comportamenti della persona (e quindi più strettamente “soggettivi”) ma per ragioni attinenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento dell’azienda.
La disciplina di riferimento prevede che non si possa, tranne che in particolari e limitati casi (ad esempio nel licenziamento durante il periodo di prova), intimare un licenziamento senza indicare una ragione ben precisa: questa può consistere in una motivazione di tipo oggettivo, quale, appunto, quella del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero in una motivazione che trae origine dal comportamento del prestatore di lavoro o dal suo inadempimento (si parlerà, in questo caso, di giustificato motivo soggettivo) ovvero, in casi estremi, in ragioni così gravi da compromettere irreparabilmente il vincolo fiduciario che lega datore di lavoro e lavoratore (giusta causa di licenziamento).

Normativa: Artt. 2118 e 2119 c.c.; L 15 luglio 1966, n. 604.

Avvocato Luca Failla
Ordine degli Avvocati di Milano
LabLaw Studio Legale Failla Rotondi & Partners

COME SI FA

Per intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è necessario inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di solito anticipata a mani, al lavoratore. Il licenziamento intimato in forma orale, infatti, è inefficace. Se la lettera non contiene l’indicazione dei motivi di licenziamento, il lavoratore ha facoltà di richiederli al datore, entro i quindici giorni successivi. Il datore, in questo caso, ha l’obbligo di comunicarli in forma scritta. Nella prassi, tuttavia, è già la lettera di licenziamento che contiene in modo chiaro e preciso le ragioni che hanno mosso il datore ad intimare il licenziamento, quelle che hanno portato alla scelta della persona da licenziare, il perché non è stato possibile adibire la persona licenziata a mansioni diverse all’interno della stessa azienda.
Il licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), a differenza del licenziamento per giusta causa che determina il recesso in tronco per grave compromissione del vincolo fiduciario, dà luogo al rispetto, da parte del datore di lavoro, di un periodo di preavviso, la cui durata è generalmente fissata dai CCNL di settore. Durante tale periodo il lavoratore può continuare a lavorare. Il datore di lavoro tuttavia può esonerare il dipendente dal prestare la propria attività lavorativa durante il periodo di preavviso, versandogli, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, gli importi che gli sarebbero spettati se durante il predetto periodo avesse continuato a prestare la sua attività lavorativa.

CHI

E’ opportuno avvalersi di un professionista esperto di diritto del lavoro per la redazione della lettera di licenziamento: solo con le competenze di un esperto, infatti, possono ridursi al minimo i rischi che un Giudice, in caso di impugnazione dell’atto da parte del lavoratore, possa ritenere il licenziamento illegittimo.

FAQ

Cosa accade se si intima il licenziamento ad un dipendente in malattia?

Nel caso in cui il datore intimi il licenziamento durante la malattia del dipendente, l’efficacia di tale atto viene sospesa fino al momento in cui lo stesso torni sul posto di lavoro. Il periodo di preavviso, pertanto, decorre dal ritorno al lavoro del dipendente.

Entro quanto tempo il lavoratore può impugnare il licenziamento?

Il lavoratore licenziato può impugnare il licenziamento entro 60 giorni dal ricevimento dalla comunicazione del licenziamento (o dalla comunicazione contenente i motivi) a pena di decadenza in forma sia stragiudiziale (ad esempio raccomandata), che giudiziale, con ricorso. La comunicazione di impugnazione, che deve anch’essa essere in forma scritta, deve dichiarare espressamente la volontà del lavoratore licenziato di voler impugnare il licenziamento. 


Questa spiegazione ti è stata utile?
Vuoi collaborare a migliorare il contenuto? La spiegazione..

COMMENTI

laura
18/11/2011 00:25:47
buonasera, avrei un quesito da porvi.. lavoro in un azienda del settore commmercio a tempo indeterminato e part-time....possono impormi una modificazione del mio contratto a tempo full-time??
luca
29/03/2012 18:59:15
i giudici fanno quello ke vogliono ...son stato licenziato mentre ero in malattia per g.m.o sempre in malattia per giusta causa...oltre a non fare il repechage, l'azienda ha sempre avuto utili, pero' ha licenziato solo me su 100 persone..ho portato in causa l'azienda chiedendo ilreintegro il giudice mi ha dato ragione sulla giusta causa ma torto sul gmo dicendo ke la malattia l'avevo finita prima del licenziamento per giusta causa ( certificati agli atti dicono il contrario) vado il appello e il mio avvocato oltre a farsi certificare dal cancelliere i certificati medici agli atti...spiega l'errore del giudice...la corte d'appello accoglie la domanda che ero stato in malattia prima del licenziamento per g. causa ma dice che la domanda e una nuova quindi conferma la sentenza primo grado...ora sono in cassazione ma la nostra giustizia e da repubblica delle banane.....
Registrati e lascia un commento



(non verrà pubblicato)


Si
No

STUDI COMPETENTI SULLA VOCE

Avvocati

LABLAW Studio Legale Failla Rotondi & Partners

Corso Europa , 22
20122 Milano (MI)
Tel. 02303111 - Fax. 02303112

info@lablaw.com - www.lablaw.com

IN EVIDENZA
Rapporto di lavoro, Inquadramento - Rapporto di lavoro, Assenze e Permessi - Rapporto di lavoro, Cessazione del rapporto di lavoro, Orario di lavoro, Contratti flessibili di lavoro, Retribuzione da lavoro, Lavoro estero e immigrazione, Sindacati, Riorganizzazioni aziendali
Commercialisti

Interprofessionale Srl

Vicolo del caldo, 30
21047 Saronno (VA)
Tel. 0296704843 - Fax. 0296704809

e.castellazzi@interprofessionale.net - www.interprofessionale.net

IN EVIDENZA
Imposte, Contenzioso tributario, Bilancio, Conciliazione e mediazione, Contabilità, Danni e infortunistica: Sicurezza sul lavoro, Responsabilità amministrativa da reato degli enti, Risk Management, Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, Società commerciali
Avvocati

Albè & Associati Studio Legale

Via Durini, 5
20122 Milano (MI)
Tel. 0258430276 - Fax. 0258324701

avvocati@studiolegalealbe.com - www.albeeassociati.it

IN EVIDENZA
Contratti commerciali, Compravendita immobiliare, Proprietà e diritti reali, Rapporto di lavoro, Cessazione del rapporto di lavoro, Contributi e Previdenza, Società a responsabilità limitata, Società per azioni, Fallimento, Concordato
CALCOLA L'IMU
Inserisci la tua
rendita catastale e
Calcola L'IMU →


VOCI CORRELATE

Licenziamento ad nutum
Aggiornato al 10/01/2011


Revoca del licenziamento
Aggiornato al 10/01/2011


Nullità del licenziamento
Aggiornato al 10/01/2011


Licenziamento per giusta causa
Aggiornato al 31/03/2011


Lavoro: preavviso
Aggiornato al 31/08/2011


Dimissioni del lavoratore
Aggiornato al 31/03/2011


Impugnazione del licenziamento
Aggiornato al 10/01/2011


Risoluzione consensuale
Aggiornato al 13/10/2011



FEED
Scrivici  per informazioni sul servizio
La redazione è offline