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Licenziamento senza giusta causa

del 11/09/2015
CHE COS'È?

Licenziamento senza giusta causa: definizione

Qualsiasi discorso che venga intavolato sul licenziamento senza giusta causa non può prescindere dal riferimento all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ovvero la legge n.300 del 1970, una specie di 'baluardo' delle libertà dei lavoratori. L'art. 18, ultimamente, è stato oggetto di innumerevoli discussioni ed è stato modificato nel 2012 mediante la Riforma Fornero. Tale norma disciplina, appunto, i licenziamenti senza giusta causa dei lavoratori.

L'art. 18 prevede che il lavoratore licenziato senza giusta causa può impugnare il licenziamento entro un determinato periodo di tempo (180 giorni dopo la riforma Fornero) per ottenere un risarcimento del danno ottenuto o l'impiego in azienda. Cos'è, precisamente, un licenziamento senza giusta causa? Beh, si tratta di un licenziamento palesemente discriminatorio, privo di un motivo legittimo. Se il giudice annulla il licenziamento senza giusta causa, verranno presi diversi provvedimenti nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore. L'automatico reintegro in azienda del lavoratore, ad esempio, avviene solo se è accertato che il fatto su cui è fondato il licenziamento è indubbiamente "insussistente". In tal caso, al lavoratore spetterà anche un risarcimento pari, al massimo, a 12 mensilità. 

Qualora, invece, non si riesce ad accertare bene il fatto da cui è scaturito il licenziamento senza giusta causa, il giudice si limiterà a risolvere il rapporto di lavoro, stabilendo a favore del lavoratore un risarcimento che va da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità. 


COME SI FA

Come chiedere il reintegro o il risarcimento

Quando il lavoratore ritiene di essere stato licenziato senza giusta causa può impugnare il licenziamento per ottenere il reintegro o il risarcimento. Il lavoratore, lo ricordiamo, può rinunciare al reintegro, optando per un'indennità corrispondente a 15 mensilità. Ovviamente, il datore di lavoro dovrà sempre risarcire il danno causato al dipendente. La riforma Fornero, però, ha introdotto alcune novità in merito: innanzitutto non c'è più l'obbligo del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore licenziato senza giusta casa; inoltre è stata ridotta l'entità del risarcimento (ora è pari a 12 mensilità).

La Riforma Fornero fu criticata da molti, in quanto sembrava architettata a favore dei datori di lavoro e a discapito dei lavoratori. La Stampa, giustamente, dichiarò: "Anche il lavoratore che ritiene di essere licenziato ingiustamente, è indotto a rinunciare all'azione giudiziaria, dal momento che il giudice, anche dandogli ragione, potrebbe alla fine non reintegrarlo bensì corrispondergli un risarcimento. 

Nella pratica, il lavoratore licenziato senza giusta causa deve, entro 60 giorni dal licenziamento, comunicare al datore di lavoro che vuole contestare il licenziamento; poi, entro 180 giorni, deve depositare il ricorso presso la cancelleria del Tribunale e chiedere al datore di lavoro un tentativo di conciliazione o un arbitrato.


CHI

Possono chiedere il reintegro nell'azienda i lavoratori licenziati senza giusta causa impiegati in aziende con oltre 15 dipendenti e aziende agricole con oltre 5 dipendenti. Se l'azienda, invece, ha meno di 15 dipendenti o, in caso di azienda agricola, meno di 5 il lavoratore può, in caso di licenziamento senza giusta causa può solo chiedere un'indennità corrispondente a 2,5-6 mensilità dell'ultima busta paga.


FAQ

1. Il licenziamento intimato a voce è valido?

No. Il datore di lavoro deve sempre fornire al lavoratore la motivazione scritta del licenziamento.

2. Giusta causa?

Per "giusta causa" si intende un comportamento del lavoratore che rende impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro. In soldoni, l'atteggiamento del lavoratore infrange il rapporto di fiducia col datore di lavoro.

3. Gli apprendisti possono essere licenziati senza giusta causa?

Sì. Il datore di lavoro, in certi casi, può licenziare senza giusta causa o giustificato motivo. Soggetti a tale disciplina sono alcune categorie di lavoratori, come gli over 65, gli assunti in prova e, appunto, gli apprendisti. 
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