Lavoro accessorio: definizione
- lavori domestici;
- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- insegnamento privato supplementare;
- lavori svolti nell’ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, o di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di corrispondente pubblico;
- lavori svolti nei periodi di vacanze natalizie, pasquali, estive, il sabato e la domenica in qualsiasi settore sportivo compresi gli enti locali da parte di giovani con età inferiore a 25 anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi o presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, nonché in tutti i settori ed in qualsiasi periodo dell’anno da parte di studenti universitari di età inferiore ai 25 anni;
- attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o da giovani (di cui al punto precedente), ovvero attività agricole svolte a favore di produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano sviluppato un volume d’affari non superiore a € 7.000;
- nell’ambito dell’impresa familiare qualunque settore produttivo;
- attività per la consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- attività svolte in qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati (nel limite di € 4.000 lordi per anno solare);
- attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.
Il lavoro occasionale o accessorio è consentito entro determinati limiti di importo.
Salvo quanto affermato in relazione al lavoro accessorio dei pensionati (limite € 4.000 lordi annui), in tutti gli altri casi è consentito nei limiti di € 6.660 lordi (corrispondenti a € 4.995 netti) per prestatore o € 13.333 lordi (pari a € 10.000 netti) nell’ambito di imprese familiari.
La differenza - € 2,50 - è l’importo che verrà versato alla contribuzione previdenziale Inps e assicurativa Inail.