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Avv. Nicola Putignano
Studio Legale Putignano →

Argomento: Rapporto di lavoro

Aggiornato al 31/03/2011

Lavoro subordinato

CHE COS'È

Il codice civile non offre una definizione del contratto di lavoro subordinato ma disciplina direttamente il rapporto di lavoro dettando una normativa che, per espressa previsione normativa, si applica unicamente al rapporto di lavoro subordinato nell’impresa e con datori di lavoro non imprenditori.
Una definizione del rapporto di lavoro subordinato può dedursi dall’art. 2094 c.c. che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore".
Collaborazione e subordinazione sono dunque i caratteri costitutivi del rapporto di lavoro.
Per collaborazione si intende la partecipazione di un soggetto all’attività lavorativa di un altro. Nel lavoro subordinato la collaborazione si concretizza principalmente:

  • nella continuità ideale della disponibilità delle energie lavorative del prestatore messe a servizio dell’imprenditore;
  • nell’inserimento del prestatore di lavoro nell’organizzazione produttiva.

La subordinazione consiste nella sottoposizione dei prestatori di lavoro alle direttive del datore di lavoro nonché, in sua vece, degli altri prestatori gerarchicamente sovraordinati nell’organizzazione dell’azienda. Al datore di lavoro spetta di determinare le modalità di esplicazione dell’attività lavorativa, entro i limiti fissati dalla legge e dal contratto.

Indici di subordinazione

Nel corso degli anni la giurisprudenza ha individuato una serie di indici della natura subordinata del rapporto di lavoro, che possono essere così sintetizzati:

  • la sottoposizione al potere disciplinare;
  • l’osservanza di un orario di lavoro stabilito dal datore di lavoro;
  • l’assenza del rischio;
  • la natura della prestazione;
  • la continuità della prestazione (cd. disponibilità funzionale del prestatore);
  • la predetrminazione della retribuzione;
  • l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva.

Questi indici, tuttavia, devono considerarsi come elementi secondari rispetto all’unico elemento detreminante rappresentato dalla dimostrazione dell’esistenza del vincolo della subordinazione, intesa come assoggettamento gerarchico del lavoratore al potere di direzione e di controllo del datore di lavoro.

Avvocato Nicola Putignano
Ordine degli Avvocati di Bari
Studio Legale Putignano

COME SI FA

La forma del contratto di lavoro è generalmente libera, non essendo previste particolari modalità di manifestazione del consenso, anche se in particolari ipotesi la legge espressamente prevede una forma particolare (cd. casi di forma vincolata).
E’ richiesta per legge la forma scritta per particolari contratti di lavoro o per alcune clausole modificatrici del contenuto contrattuale come ad es.:

  • il contratto di lavoro a tempo parziale, ma solo ai fini probatori;
  • il contratto di lavoro subordinato sportivo;
  • il contratto di arruolamento del personale navigante;
  • il contratto di lavoro con un’agenzia di somministrazione che assume lavoratori;
  • il contratto di inserimento;
  • la determinazione del periodo di prova;
  • il patto di non concorrenza per il tempo successivo alla cessazione del contratto;
  • il contratto di lavoro intermittente, ai fini della prova di determinati elementi;
  • il contratto di lavoro ripartito, ai fini della prova di determinati elementi;
  • il contratto di apprendistato.

La forma scritta è largamente praticata quanto meno con la lettera di assunzione, sottoscritta per accettazione dal lavoratore che consente di individuare con certezza la data di inizio del rapporto e di fornire al lavoratore determinate informazioni (inquadramento, mansioni, retribuzione, orario, eccetera).
Comunque resta valido il principio della libertà della forma a cui, anzi, fa riferimento la speciale rilevanza riconosciuta alle forme tacite di manifestazione del consenso e, particolarmente, al comportamento concludente. In tal senso assume valore preminente rispetto alla comune manifestazione della volontà delle parti il comportamento di attuazione consistente nell’esecuzione della prestazione.

CHI

Per una maggiore tutela dei diritti riguardanti i soggetti stipulanti un contratto di lavoro subordinato (lavoratore da un lato e datore di lavoro dall’altro), è consigliabile, soprattutto all’atto dell’assunzione, avere un parere di un consulente del lavoro o di un avvocato d’affari competente in materia giuslavoraistica.

FAQ

Cosa differenzia il lavoro subordinato dal lavoro autonomo?

Il rapporto di lavoro autonomo è quello in cui una persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro proprio e senza subordinazione, nei confronti di un committente. Esso, peraltro, comprende diverse tipologie: oltre alle prestazioni d’opera, vi sono le prestazioni professionali e intellettuali, di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di opera continuativa e coordinata e i rapporti cui, pur avendo formalmente natura autonoma, si applicano diversi istituti del lavoro subordinato.

I principali elementi distintivi tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato si rivengono:

  • nella posizione del prestatore che, nel lavoro autonomo, è di autonomia nella gestione, avendo egli la piena discrezionalità in merito al tempo, al luogo e al modo di organizzazione della propria attività (naturalmente nei limiti imposti dal contratto o dalla natura dell’opera), laddove, nel lavoro subordinato, essa è di subordinazione al potere direttivo e di controllo del datore che predetermina le modalità di erogazione della prestazione di lavoro;
  • nell’organizzazione d’impresa, elemento che difetta sempre nel lavoro subordinato e che invece può caratterizzare il lavoro autonomo;
  • nell’incidenza del rischio attinente all’attività produttiva, rischio che ricade completamente sul lavoratore autonomo, salvo l’ipotesi dell’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera per causa non imputabile ad alcuna delle parti (art. 228 c.c.), mentre ne è del tutto estraneo il lavoratore subordinato;
  • nella modalità di determinazione del corrispettivo che nel lavoro autonomo è stabilito per risultato finale a prescindere dal tempo che il prestatore impiega, mentre nel lavoro subordinato esso è calcolato normalmente a tempo senza alcuna correlazione col risultato finale.


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