Divieto di discriminazione: definizione
Il divieto di discriminazione ha a che fare con la parità di trattamento di cui devono usufruire i lavoratori in materia di accesso al lavoro: lo scopo è quello di evitare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, sulle condizioni di salute, sull'orientamento politico o sulle convinzioni religiose.
Quali sono le forme di discriminazione che sono sanzionate?
A essere sanzionate sono le discriminazioni dirette, le discriminazioni indirette e le molestie. Le discriminazioni dirette si verificano nel momento in cui un soggetto viene trattato in misura meno favorevole rispetto a come verrebbe o viene trattato un altro soggetto nelle stesse condizioni, a causa della sua origine etnica, della sua religione o della sua razza. Le discriminazioni indirette si verificano nel momento in cui un comportamento, una prassi o un atto che vengono messi in pratica in un contesto di lavoro e che in apparenza sembrano neutri rischiano di mettere in una posizione di svantaggio le persone di una certa religione, di una certa origine etnica o di una certa razza. Le molestie, infine, si verificano nel momento in cui la dignità di una persona viene violata da atti indesiderati che vengono messi in pratica per questioni di religione o di razza, con la creazione di un clima degradante per la persona, ostile e intimidatorio.
Come si deve comportare una persona che ritiene che il divieto di discriminazione sia stato violato?
Prima di tutto è necessario promuovere un tentativo di conciliazione, che è obbligatorio: l'autorità competente in materia è il tribunale come giudice del lavoro. Il giudice può ordinare la cessazione del comportamento e stabilire un eventuale risarcimento dei danni; inoltre, è possibile che sia richiesta la pubblicazione della sentenza di condanna a spese del protagonista della violazione su un giornale di tiratura nazionale.
Il procedimento di urgenza prevede che il tribunale assuma informazioni in merito agli episodi di discriminazione e stabilisca entro quindici giorni al massimo la data di udienza di comparizione. Affinché la tutela rispetto alle azioni di discriminazione possa essere consolidata, i ricorsi al giudice possono essere presentati anche dagli enti e dalle associazioni che si occupano di lotta alle discriminazioni, oltre che dalle organizzazioni sindacali. Nel caso in cui si verifichi una discriminazione collettiva, tali soggetti possono agire direttamente; se, invece, la discriminazione riguarda un singolo, essi intervengono su delega della persona offesa.