Seleziona o cerca una voce :
 
VOCI DI CONSULENZA

Dott.ssa Claudia Nanti
Varnier & Associati →

Argomento: Rapporto di lavoro

Aggiornato al 01/08/2011

Distacco o comando

CHE COS'È
Il distacco o comando si ha quando un datore di lavoro (distaccante), per proprie esigenze produttive, pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
La riforma Biagi ha introdotto, con l’articolo 30 decreto legislativo 276/2003, una definizione legale di distacco (in precedenza istituto di esclusiva creazione giurisprudenziale) e ha compiutamente disciplinato il distacco nel settore privato.
Dalla definizione di cui sopra si può affermare che la temporaneità del distacco e l’interesse del distaccante sono i requisiti di legittimità del distacco.
Quanto al primo concetto è stato chiarito che lo stesso coincide con quello di “non definitività”, indipendentemente dall’entità del periodo di distacco, fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante.
Quanto al secondo è stato precisato che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante, che non coincida con quello della mera somministrazione di lavoro altrui, e che tale interesse deve comunque permanere per tutta la durata del distacco.
E’ previsto il consenso del lavoratore distaccato nel caso in cui durante il periodo di distacco questi debba svolgere delle mansioni diverse, sebbene equivalenti, rispetto a quelle per cui è stato assunto.
Se il distacco comporta un trasferimento presso una sede di lavoro che dista più di 50 Km da quella originaria, deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche produttive organizzative o sostitutive.
Il datore di lavoro distaccante è l’unico responsabile del trattamento economico e normativo nei confronti del lavoratore. Tuttavia è prassi ormai consolidata che il distaccante possa richiedere al distaccatario un rimborso delle spese sostenute a seguito del distacco. Tale rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto lavoratore del datore di lavoro distaccante.
Titolare del trattamento contributivo, da adempiere con riferimento all’inquadramento della sede di provenienza, è il distaccante; la contribuzione INAIL, sempre a carico del distaccante, è invece calcolata con riferimento alla tariffa e ai premi del soggetto presso cui il lavoratore è distaccato.
Va infine ricordato che la disciplina del distacco prevede che il datore di lavoro distaccante possa assumere con contratto a termine un altro lavoratore in sostituzione del lavoratore distaccato ove sussistano le esigenze che legittimano l’apposizione del termine stesso.

Dott.ssa Caludia Nanti
Varnier & Associati

Questa spiegazione ti è stata utile?
Vuoi collaborare a migliorare il contenuto? La spiegazione..
Registrati e lascia un commento



(non verrà pubblicato)


Si
No

STUDI COMPETENTI SULLA VOCE

Consulenti del Lavoro

Varnier & Associati

Via Santa Lucia, 22
35020 Albignasego (PD)
Tel. 0498625777 - Fax. 049710979

segreteria@varnierassociati.com - www.varnierassociati.com

IN EVIDENZA
Contratti commerciali, Reati societari, Rapporto di lavoro, Retribuzione da lavoro, Contributi e Previdenza, Consulenze amministrative, Bilancio, Dichiarazioni dei redditi, Consulenza di direzione, Contenzioso tributario
Avvocati

LABLAW Studio Legale Failla Rotondi & Partners

Corso Europa , 22
20122 Milano (MI)
Tel. 02303111 - Fax. 02303112

info@lablaw.com - www.lablaw.com

IN EVIDENZA
Rapporto di lavoro, Inquadramento - Rapporto di lavoro, Assenze e Permessi - Rapporto di lavoro, Cessazione del rapporto di lavoro, Orario di lavoro, Contratti flessibili di lavoro, Retribuzione da lavoro, Lavoro estero e immigrazione, Sindacati, Riorganizzazioni aziendali
Avvocati

del Plato e Associati - Studio Legale Associato

Via Isola 5 Torre 5
80035 Nola (NA)
Tel. 0813133254/55/56 - Fax. 0813133618

studiolegaledelplato@delplato.it - www.delplato.it

IN EVIDENZA
Divorzio, Separazione dei coniugi, Contratti commerciali, Condominio, Locazione abitativa, Locazione commerciale, Proprietà e diritti reali, Rapporto di lavoro, Fallimento, Concordato
CALCOLA L'IMU
Inserisci la tua
rendita catastale e
Calcola L'IMU →


VOCI CORRELATE

Modifica delle mansioni
Aggiornato al 24/04/2012


Obblighi del lavoratore
Aggiornato al 28/01/2011


Patto di prova
Aggiornato al 31/03/2011


Esercizio del potere disciplinare
Aggiornato al 30/03/2011


Lettera di assunzione
Aggiornato al 29/07/2011


Controlli sull’attività lavorativa
Aggiornato al 11/07/2011


Libro unico del lavoro
Aggiornato al 31/03/2011


Rinunce e transazioni
Aggiornato al 31/03/2011


Lavoro parasubordinato
Aggiornato al 19/10/2011



FEED
Scrivici  per informazioni sul servizio
La redazione è offline