Privacy nel rapporto di lavoro: definizione
Col termine privacy comunemente si intende il diritto alla riservatezza di ciascuna persona. Nell’ordinamento italiano tale diritto è tutelato da leggi speciali che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte di soggetti diversi dal diretto interessato (pubblici e privati). Nell’ambito del rapporto di lavoro, il diritto alla privacy assume particolare rilevanza, perché, oltre al tema del trattamento dei dati dei dipendenti da parte del datore di lavoro, ammesso e consentito dall’ordinamento giuridico sulla base della particolarità del rapporto contrattuale e dei connessi adempimenti amministrativi, v’è anche quello dei controlli a distanza del lavoratore, che l’ordinamento espressamente vieta. Lo Statuto dei lavoratori, infatti, proibisce al datore di controllare l’attività dei propri dipendenti per il tramite di apparecchi audiovisivi.
Al datore di lavoro è inoltre vietato, sia in fase pre-assuntiva, che nel corso del rapporto di lavoro, effettuare indagini sulla persona da assumere o sul dipendente, volte a scoprire le sue opinioni politiche, religiose o sindacali o volte, comunque, a conoscere altri fatti personali che possano avere rilevanza per una valutazione complessiva della sua persona.
Nell’applicazione di tali divieti, bisogna inoltre tenere conto anche di tutte le nuove tecnologie oggi utilizzate sul posto di lavoro (pc, telefono cellulare, blackberry eccetera), che possono, anche indirettamente, portare il datore a controllare il dipendente ed il suo lavoro, nonché a scoprire le sue opinioni personali.
Normativa: articoli 4 e 8 legge 20 maggio 1970, n. 300; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La legge pur prevedendo un divieto assoluto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, consente al datore di lavoro di installare apparecchiature e strumenti di controllo quando ciò sia giustificato da esigenze organizzative e produttive dell’azienda, oppure dal fine di porre in essere una difesa del patrimonio aziendale o la sicurezza del lavoro, previo accordo coi sindacati presenti in azienda o, in assenza di questi, su autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
Si consiglia, sul punto, l’assistenza di un avvocato esperto della materia, visto il continuo evolversi delle tecnologie e un’attenta interpretazione delle norme di riferimento. L’assistenza di un esperto è inoltre richiesta per quanto riguarda il raggiungimento dell’accordo con gli organismi competenti nonché per la redazione dei regolamenti aziendali che guidino il personale dipendente nell’uso degli strumenti di lavoro, anche per la tutela della riservatezza delle informazioni aziendali e che indichino i comportamenti consentiti e quelli non consentiti.