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Argomento: Rapporto di lavoro

Aggiornato al 19/10/2011

Lavoro parasubordinato

CHE COS'È
Nel rapporto di lavoro qualsiasi prestazione lavorativa di un soggetto a favore di un altro può essere resa in regime di lavoro  subordinatoautonomo o parasubordinato.
Il lavoro parasubordinato è un contratto atipico con caratteristiche sia del lavoro subordinato sia del lavoro autonomo.
Il codice civile distingue nettamente il prestatore di lavoro subordinato (articolo 2094) dal contratto d’opera (articolo 2222), il primo quale lavoro svolto alle dipendenze o sotto la direzione dell’imprenditore, il secondo quale lavoro svolto da un autonomo che si obbliga a compiere a favore di terzi un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

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COME SI FA
Varie forme di lavoro parasubordinato:

  • collaborazioni coordinate e continuative: è un rapporto di lavoro nel quale il collaboratore si impegna a compiere un’opera o un servizio in via continuativa a favore del committente e in coordinamento con quest’ultimo ma senza che sussista il vincolo della subordinazione, i collaboratori continuativi esercitano un’attività non rientrante nell’attività di lavoro dipendente e di arti o professioni e che presentano le sotto elencate caratteristiche: assenza di vincolo di subordinazione/ prestazione resa a favore di un committente/ rapporto unitario e continuativo/ nessun impiego di mezzi organizzati/ retribuzione periodica prestabilita;
  • collaborazioni a progetto co.co.pro. ( Legge 30/2003 cosiddetta "Legge Biagi"): è un rapporto di lavoro come la collaborazione coordinata e continuativa ma riconducibile ad uno più progetti specifici, o programmi di lavoro o fasi di lavoro che vengono determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, sempre con la coordinazione del committente e dall’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione, così la durata del contratto è legata unicamente alla realizzazione del progetto;
  • collaborazioni occasionali: non prevedono forme di coordinamento tra il prestatore di lavoro e il committente e sono occasionali (non possono infatti superare i 30 giorni nello stesso anno solare con lo stesso committente;
  • associazioni in partecipazione: si tratta di un contratto mediante il quale un soggetto, l’associante, attribuisce ad un altro soggetto, l’associato, una partecipazione agli utili della propria impresa in cambio di un determinato apporto che può essere di capitale e/o di lavoro, chiaramente in questo caso parliamo prettamente di apporto di prestazione lavorativa . Nel contratto, che deve essere necessariamente in forma scritta, è inserita la quota di utili spettanti all’associato ed i criteri di determinazione, l’associato può vigilare ed essere informato sul’attività aziendale e ha diritto alla visione dei rendiconti periodici.
Le forme di contratti sopra menzionati ai fini previdenziali sono assoggettati (tranne le collaborazioni occasionali se non superano i 5.000 euro annui) alla contribuzione Inps delle gestione separata.
Ai fini fiscali le collaborazioni coordinate e continuative e a progetto sono assimilate al lavoro dipendente, mentre le altre due categorie sono assoggettate alla ritenuta d’acconto del 20% all’atto del pagamento del corrispettivo dovuto.
CHI
Ci si può rivolgere a un avvocato giuslavorista.

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