Assunzioni agevolate: definizione
Se l’assunzione avviene “ab origine” a tempo indeterminato l’agevolazione suddetta spetta per un periodo di 18 mesi.
Se il lavoratore assunto percepiva l’indennità di mobilità al datore di lavoro spetta il 50% di detta indennità per un periodo che varia a seconda dell’età del lavoratore o dell’ubicazione dell’azienda. Più in dettaglio il contributo spetta per un periodo massimo di 12 mesi fino a 50 anni di età, fino a 24 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e fino a 36 mesi per le aziende aventi sede nelle aree del mezzogiorno.
L’apprendistato è uno speciale contratto di lavoro, stipulabile con giovani dai 16 ai 29 anni, nel quale, accanto all’obbligo del datore di lavoro di pagare la retribuzione al lavoratore a fronte della prestazione lavorativa, vi è l’ulteriore obbligo di garantire all’apprendista una determinata formazione professionale.
L’insegnamento costituisce, quindi, il requisito necessario per conseguire una qualifica professionale, una qualificazione tecnico-professionale o titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni dell'alta formazione.
Pur riconoscendo al contratto in oggetto la stessa tutela prevista per il rapporto di lavoro ordinario in materia di licenziamenti, il legislatore ha specificato la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto ex articolo 2118, di fatto senza motivazioni specifiche, ma solamente nel momento in cui termina il periodo di addestramento. Al di la di questa ipotesi il contratto di apprendistato si ritiene, dunque un contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo.
Aziende beneficiarie
Le aziende di tutti i settori. Si precisa che non si possono assumere un numero di apprendisti superiore alle maestranze specializzate e qualificate presenti nell’azienda. Se il datore di lavoro non ha dipendenti o ne ha meno di tre non possono essere assunti più di tre apprendisti.
La contribuzione a carico del datore di lavoro, per gli apprendisti è calcolata applicando un’aliquota pari al 10% della retribuzione imponibile a fini previdenziali per le aziende con più di 9 dipendenti. Per le aziende con meno di 9 dipendenti i contributi, a carico del datore, sono pari al 1,50% per il primo anno, al 3% per il secondo anno per poi assestarsi al 10% dal terzo anno.
Il contratto di inserimento è un contratto a tempo determinato finalizzato a favorire l’integrazione o la reintegrazione dei lavoratori nel mercato del lavoro, il cui presupposto per la stipula consiste nella stesura di un progetto individuale avente lo scopo di individuare un percorso che adatti le competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo. Il contratto di inserimento potrà essere stipulato nei confronti di:
- soggetti aventi un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- disoccupati di lunga durata aventi un’età compresa fra i 29 fino e i 32 anni, precisando che si intendono per tali coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 se giovani;
- lavoratori aventi più di 50 di età privi di una collocazione lavorativa;
- lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni;
- donne di qualsiasi età residenti in un’area geografia in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile individuati con apposito decreto Ministeriale;
- persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico.
Agevolazioni contributive
E’ un contratto a tempo determinato attraverso il quale il datore di lavoro sostituisce una lavoratrice in congedo di maternità fino al suo rientro. La legge consente che l’assunzione avvenga anche con un mese di anticipo rispetto all'inizio del periodo di congedo, salvo periodi superiori previsti dai contratti collettivi.
Nelle aziende con meno di 20 dipendenti è previsto uno sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico azienda fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Le stesse agevolazioni sono previste nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome in caso di assunzione, in sostituzione delle stesse lavoratrici, di personale a tempo determinato e di personale somministrato per un periodo massimo di 12 mesi.
E’ un contratto a tempo pieno e indeterminato con il quale il datore di lavoro assume uno o più lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria.
Aziende beneficiarie
Le aziende di tutti i settori che non abbiano in atto presso l’azienda sospensioni dal lavoro e che non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, tranne nei casi in cui l’assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale.
Agevolazioni contributive
Per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi è prevista, per un periodo di 36 mesi, una la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un importo pari al 50%. Per le imprese artigiane e per quelle operanti nel Mezzogiorno la riduzione è del 100% per 36 mesi. Le stesse agevolazioni spettano se il contratto originariamente a tempo determinato venga trasformato a tempo indeterminato.
Nel caso di’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi dipendenti di imprese in CIGS da 6 mesi continuativi è prevista a carico del datore di lavoro una contribuzione analoga a quella prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi. Inoltre per ogni mensilità corrisposta è previsto un contributo mensile a favore del datore di lavoro pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo non superiore a 9 mesi, elevato a 21 (33 mesi nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate) per i lavoratori con più di 50 anni di età.
02/12/2011 16:55:26
immagino ci sia un errore nel trafiletto "disoccupati da oltre 24 mesi iì"dovrebbero essere 6 i mesi di non licenziamento da parte del datore.