Infortunio in itinere: definizione
Con il termine infortunio in itinere si intende, a norma dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 38/2000, ogni infortunio subito dai lavoratori assicurati INAIL durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro, durante il normale tragitto che il lavoratore affronta per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro se intrattiene rapporti di lavoro plurimi ed ancora durante l'abituale trasferimento per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.
E’ bene sapere che, in caso di eventuali interruzioni o deviazioni dal consueto percorso, gli infortuni occorsi non rientrano nella copertura assicurativa INAIL salvo che le interruzioni o le deviazioni siano state eseguite per ordine del datore di lavoro, siano da imputare a cause di forza maggiore o ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
La copertura INAIL opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato purchè non vi siano mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro o gli orari dei servizi pubblici non coincidano con quelli lavorativi oppure la distanza sia tale da poter essere percorsa a piedi.
Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi infortunio occorsogli tramite apposita comunicazione allegando certificazione medica.
Il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione dal lavoro per più di tre giorni e deve inviare, entro due giorni, copia della denuncia all'Autorità locale di Polizia del luogo dove è avvenuto l'infortunio.
L’INAIL risarcisce il lavoratore corrispondendo un indennizzo per il danno biologico subito con modalità variabili in ragione della misura della lesione così come accertata dal medico competente dell’INAIL.
Le altre voci di danno (ad es: il danno materiale, le sofferenze morali) non vengono comunque pagate da Inail: occorre rivolgersi a chi ha procurato il danno o alla sua compagnia assicurativa con l’assistenza di un Avvocato.