Modifica delle mansioni: definizione
Secondo quanto disposto dall’articolo 2103 codice civile, l 'attribuzione della qualifica deve essere operata dal datore di lavoro all'atto dell'assunzione in relazione alle mansioni
che il lavoratore è destinato a svolgere e deve essere rivista nel
corso del rapporto qualora il lavoratore sia adibito a mansioni diverse e
corrispondenti a un livello di inquadramento superiore a quello
originariamente attribuitogli.
L'inquadramento del lavoratore - sia che avvenga all'atto
dell'assunzione sia che debba essere determinato a seguito del mutamento
delle mansioni normalmente svolte dal lavoratore - si determina dunque
attraverso l’accertamento dell'attività lavorativa concretamente
svolta, l’esame delle categorie, qualifiche e livelli d'inquadramento
previsti dal contratto collettivo applicabile al rapporto, la
determinazione della categoria e della qualifica o livello di
inquadramento del lavoratore in cui sono sussumibili le mansioni
concretamente svolte dal lavoratore.
La qualifica alla quale il lavoratore ha diritto è determinata
esclusivamente dalle mansioni che, di fatto, egli svolge, onde la
qualifica indicata all'atto di avviamento al lavoro non ha valore ai
fini dell'inquadramento del lavoratore.
Sempre il citato articolo 2103 codice civile prevede che “il
lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione”
Nel rispetto di quanto disposto dal codice civile, il datore di lavoro
ha la facoltà di modificare unilateralmente le mansioni assegnate al
dipendente, (“ius variandi”) e il rifiuto di quest'ultimo di
svolgere le nuove mansioni deve essere valutato in base alla legittimità
dell'ordine impartito.
Se il mutamento di mansioni da parte del datore di lavoro viene
considerato illegittimo, perché le nuove mansioni non sono equivalenti o
sono inferiori rispetto a quelle ricomprese nella qualifica
contrattuale, il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di adempiere
ai propri obblighi senza che tale rifiuto possa integrare un'ipotesi di
insubordinazione, sempre che si dichiari disponibile a svolgere le
mansioni per le quali è stato assunto o quelle equivalenti.
Se invece l'assegnazione del lavoratore ad altre mansioni, oltre a
rispettare l'inquadramento contrattuale e il livello retributivo
iniziale, consente lo svolgimento di mansioni equivalenti e pertanto
viene considerata legittima, il lavoratore non può rifiutarsi di
adempiere la prestazione, in quanto altrimenti tale comportamento
concretizzerebbe una violazione degli obblighi contrattuali che potrebbe
legittimare il licenziamento disciplinare, se non anche la richiesta di
risarcimento del danno da parte dell'imprenditore.
Si è visto, dunque, come l’assegnazione ad un lavoratore dipendente di
mansioni inferiori a quelle per le quali è stato assunto è, di regola,
illegittima.
E’ importante tenere in considerazione che, in generale, si devono
ritenere inferiori le mansioni che corrispondono ad una qualifica o ad
un livello d'inquadramento contrattuale inferiore a quello
corrispondente alle mansioni originarie o che, comunque, comportino un
impoverimento della professionalità del lavoratore. A tal proposito
affinché le mansioni si possano reputare tra loro equivalenti, è
necessario che esse comportino l'estrinsecazione della medesima
professionalità finora acquisita dal lavoratore e, allo stesso tempo,
possano essere considerate tali di consentir al lavoratore di
conseguire quegli incrementi di professionalità che egli avrebbe potuto
acquisire con lo svolgimento delle mansioni originarie.
Nei casi di privazione di mansioni da svolgere o, comunque, di
sostanziale impoverimento dei compiti affidati al lavoratore , la
condotta del datore di lavoro dà luogo a una lesione della
professionalità del lavoratore e, quindi, in quanto violazione
dell'articolo 2103 codice civile, ad una sua responsabilità civile per
il danno patito dal lavoratore.
Possono essere invece considerate equivalenti a quelle di provenienza
qualora le nuove mansioni assegnate al lavoratore siano collocate nel
medesimo livello d'inquadramento previsto dal contratto collettivo e,
comunque, abbiano un analogo contenuto professionale.
Benché nel caso di assegnazione a mansioni equivalenti il trattamento
retributivo del lavoratore non può subire riduzioni (sempre secondo
quanto disposto dall’articolo 2103 codice civile) il principio
dell'irriducibilità della retribuzione, tuttavia, non trova
applicazione in relazione a quegli emolumenti che non sono
intrinsecamente connessi tanto al livello professionale richiesto dalle
mansioni originarie, quanto a mere circostanze di tempo o di modo dello
svolgimento della prestazione stessa.
Di particolare rilevanza è evidenziare che il 2° comma dell'articolo
2013 codice civile, per tutelare ulteriormente il lavoratore dipendente,
sancisce inoltre che è nullo ogni patto contrario alla disciplina
dettata dall'articolo stesso, in tema di assegnazione e immutabilità
delle mansioni. Conseguentemente l'assegnazione a mansioni inferiori non
è consentita (salvo ipotesi finalizzate a far fronte ad esigenze
temporanee ed eccezionali) neppure con il consenso del lavoratore o
delle organizzazioni sindacali
Nonostante quanto previsto dall’articolo 2103 codice civile, esistono
precise disposizioni di legge che consentono l’assegnazione al
prestatore di lavoro di mansioni inferiori rispetto a quelle stabilite
in fase di assunzione. In sintesi, queste ipotesi sono:
- qualora il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all'esposizione a un agente chimico, fisico o biologico, debba essere allontanato temporaneamente da un'attività comportante esposizione a un agente, in conformità al parere del medico competente;
- in ragione ad accordi sulla riduzione del personale conclusi nella fase della procedura per collocare in mobilità o qualora i lavoratori non possono essere impiegati a seguito di intervento della Cassa integrazione straordinaria per evitare procedure di licenziamento collettivo;
- qualora l'accordo sia diretto a salvaguardare l'interesse prevalente del lavoratore alla conservazione del posto nel caso in cui il contesto aziendale sia tale che, per comprovate e fondate esigenze tecniche, organizzative e produttive o di riduzione di costi, il recesso del datore di lavoro possa essere considerato
- un trattamento retributivo corrispondente al livello d'inquadramento superiore in cui rientrano le nuove mansioni sin dal momento in cui queste ultime cominciano ad essere svolte;
- all'inquadramento nel predetto livello dopo un periodo continuativo di svolgimento delle mansioni superiori, a meno che tali mansioni siano svolte in sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Tale periodo, per i lavoratori in genere, è stabilito in tre mesi o nel periodo inferiore stabilito dai contratti collettivi (o nel periodo superiore stabilito dai contratti collettivi, nel caso di svolgimento di mansioni appartenenti alle qualifiche di Quadro o Dirigente).
Secondo la giurisprudenza consolidata per poter parlare di assegnazioni al lavoratore di mansioni superiori è necessario che vengano assegnate mansioni corrispondenti a un livello d'inquadramento superiore, anche con riferimento al grado di autonomia operativa e responsabilità, non essendo sufficiente l’assegnazioni in attività ulteriori o aggiuntivi rispetto a quelli svolti in precedenza se tali compiti ulteriori corrispondono al medesimo livello d'inquadramento.
E’ importante notare, infine, che l'assegnazione provvisoria a mansioni superiori può generalmente essere disposta dall'imprenditore anche senza il consenso del dipendente interessato. L'assegnazione definitiva a mansioni può avvenire solo con il consenso dell'avente diritto.
Per chiarimenti è opportuno rivolgersi al consulente del lavoro.
26/05/2012 10:12:39
Questa spiegazione è stata molto utile ed esauriente. grazie
28/07/2012 17:33:38
INTERESSANTE!
30/07/2012 17:22:14
grazie!
04/09/2012 15:10:33
Utile ed esauriente.
Grazie,
Gabriele