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VOCI DI CONSULENZA

Argomento: Rapporto di lavoro

Aggiornato al 29/03/2011

Agenzie del lavoro

CHE COS'È
Le Agenzie del Lavoro sono imprese private che, accanto al sistema del collocamento pubblico (Centri per l’Impiego), svolgono attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Il decreto legislativo n. 469 del 1997 ha conferito alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e compiti in materia collocamento e politiche attive del lavoro, ma la sostanziale riforma dell’attività di intermediazione nei rapporti di lavoro è avvenuta con la Legge Biagi (decreto legislativo 276/2003), con conseguente costituzione delle Agenzie del Lavoro (ex  Agenzie Interinali).
A seconda del tipo di attività svolta la legge prevede le seguenti categorie:
  • Agenzie di somministrazione di lavoro, abilitate a svolgere attività di somministrazione di personale;
  • Agenzie di intermediazione, che svolgono attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati;
  • Agenzie di ricerca e selezione del personale, finalizzate all'individuazione di candidature idonee a soddisfare specifiche esigenze del cliente;
  • Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, che attraverso la formazione specializzata, o sulla base di accordi sindacali, affiancano il lavoratore durante la fase del reinserimento lavorativo.
L'obiettivo delle Agenzie per il Lavoro è quello, da una parte,  di garantire alle aziende clienti di disporre di lavoratori per il periodo utile alle loro esigenze interne, e, dall'altra, di trovare un impiego adatto alle competenze e all’esperienza dei lavoratori, garantendo la flessibilità del lavoro.
 
Dott.ssa Daniela Ria
Studio Carlo e Augusto Mussi
COME SI FA
I soggetti interessati a svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro sono subordinati al rilascio di una specifica autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e all'iscrizione in un apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro, strutturato in cinque sezioni, riguardanti rispettivamente:
  • la somministrazione di lavoro di tipo "generalista";
  • la somministrazione di lavoro di tipo "specialista" (agenzie che svolgono in modo esclusivo una delle attività specifiche di somministrazione a tempo indeterminato);
  • l'intermediazione;
  • la ricerca e selezione del personale;
  • il supporto alla ricollocazione professionale.
Il presupposto per l’iscrizione è la presenza di particolari requisiti, alcuni validi per tutte le agenzie, altri fissati tenendo in considerazione la specificità dell'attività svolta e la sezione di appartenenza dell'albo.
CHI
Sono autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione nel mercato del lavoro i soggetti in possesso di specifici requisiti giuridici e finanziari, richiesti come garanzia di affidabilità e competenza dell'Agenzia per una maggior tutela dei lavoratori.
Sono, altresì, autorizzati a svolgere attività di intermediazione:
  • le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie;
  • i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;
  • le associazioni di datori di lavoro comparativamente più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro e della disabilità;
  • gli enti bilaterali;
  • i consulenti del lavoro, per il tramite di un'apposita Fondazione.
FAQ

A chi si rivolgono i servizi offerti dalle Agenzie per il Lavoro?

I servizi offerti dalle Agenzie per il Lavoro si rivolgono:

  • a tutte le imprese, private e pubbliche, che cercano personale;
  • ai privati in cerca di occupazione o che intendono specializzarsi o qualificarsi per trovare nuove opportunità di lavoro.

Nel contratto di somministrazione che ruolo ha l’Agenzia per il Lavoro?

Nel contratto di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro somministra lavoro temporaneo alle aziende clienti, che, a loro volta, utilizzano la prestazione lavorativa. Per svolgere attività di intermediazione le Agenzie dispongono di una banca dati per l'inserimento dei nominativi dei lavoratori che si rivolgono alla loro struttura per la ricerca di lavoro, l’inserimento è assolutamente gratuito.

Il lavoratore, quindi, svolge la sua attività sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore ma unica titolare del rapporto di lavoro è l'Agenzia di somministrazione. Spetta a quest'ultima l'obbligo di stipulare il contratto di lavoro, informare ed eventualmente addestrare i lavoratori circa i rischi per la salute e sicurezza, indicare nel Libro Unico del Lavoro i lavoratori occupati, redigere la busta paga, quindi adempiere a tutti gli obblighi amministrativi derivanti dal rapporto di lavoro. L'utilizzatore resta corresponsabile con il somministratore per gli obblighi retributivi e previdenziali.

Sono previsti incentivi alle Agenzie in caso di ricollocazione di lavoratori svantaggiati?

Rientrano nella tipologia di assunzioni agevolate i contratti a tempo indeterminato o determinato stipulati dalle Agenzie per il Lavoro con lavoratori svantaggiati, purché di durata uguale o superiore all'anno. In presenza di tali presupposti, la legge n. 191/2009 prevede infatti  il pagamento, in favore delle Agenzie, di una somma di denaro in funzione della durata del contratto.


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