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Invenzioni del lavoratore

del 01/08/2011
CHE COS'È?

Invenzioni del lavoratore: definizione


Il presupposto è che l’invenzione sia stata realizzata dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro.
Si distingue fra : 
  1. invenzione di servizio: il lavoratore è stato assunto con il preciso scopo di trovare invenzioni tali da essere sfruttate economicamente dal datore di lavoro.
    L’invenzione è di servizio quando:
    • riguarda l’attività svolta nell’unità produttiva in cui è addetto il dipendente-inventore;
    • viene realizzata nello svolgimento di un rapporto di lavoro che ha per oggetto l’attività inventiva;
    • è prevista contrattualmente una retribuzione esplicitamente rivolta a compensare l’attività inventiva.
    In questo caso al lavoratore deve riconoscersi solo la paternità dell’invenzione (diritto morale) non essendo dovuto alcun compenso essendo l’invenzione l’oggetto della sua prestazione lavorativa. Ogni diritto patrimoniale è del datore di lavoro.
  2. invenzione aziendale: viene realizzata nello svolgimento di un rapporto di lavoro che non ha per oggetto l’attività inventiva o nel quale per tale attività non è stata prevista una retribuzione a suo compenso specifico. In questo caso al lavoratore deve riconoscersi, oltre alla paternità dell’invenzione (diritto morale) anche il diritto ad un “equo premio” se e a partire dal momento in cui il datore di lavoro abbia conseguito il brevetto relativo all’invenzione. Per la determinazione del premio bisogna valutare l’importanza dell’invenzione. Al datore di lavoro spetta il diritto al rilascio del brevetto e al conseguente sfruttamento economico dell’invenzione.
  3. invenzioni occasionali: è l’invenzione realizzata in costanza del rapporto di lavoro ma la di fuori dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa pur se rientranti nel campo dell’attività dell’azienda o dell’amministrazione cui l’inventore è addetto. In questo caso l’invenzione appartiene al lavoratore con tutti i diritti i diritti patrimoniali conseguenti. Se però l’oggetto dell’invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavoro, questi ha diritto di prelazione per l’uso esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto dietro il pagamento di un equo compenso da fissarsi con deduzione della somma corrispondente agli aiuti che l’inventore-dipendente abbia ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione.
    Il datore di lavoro ha l’onere di esercitare il diritto di opzione entro 3 mesi dalla comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto mentre il lavoratore ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’invenzione entro 3 mesi dal conseguimento del brevetto.
Riferimento normativo: decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale).


Dott.ssa Claudia Nanti
Varnier & Associati

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