Lavoro categorie protette: definizione
Un obbligo non esplicitato dal codice del lavoro, ma di derivazione costituzionale (quindi più alto nella gerarchia delle fonti), è quello di solidarietà. Tale obbligo di solidarietà si può tradurre nell’assunzione di un determinato numero di lavoratori disabili (categorie potette) e, nel caso in cui l’assunzione sia impossibile per ragioni produttive dell’impresa, nel conferimento di una quota pro capite al fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
Uno degli strumenti con cui lo Stato esprime la sua volontà coercitiva nei confronti del datore di lavoro è la legge ordinaria, e in questo caso la principale legge di riferimento è la n. 68 del 1999. Vengono inoltre disciplinati dal Testo Unico sulla maternità e dalla legge 104/1992 i diritti spettanti a chi si prende cura del disabile.
Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Consulente del lavoro
Studio Signaroldi Dott.ssa Giorgia
L’articolo 3 della succitata legge stabilisce delle quote di riserva da applicare in base al numero di dipendenti:
- 1 lavoratore disabile da assumere se si occupano da 15 a 35 dipendenti;
- 2 lavoratori disabili se si occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 7% della forza lavoro se si occupano più di 50 dipendenti.
Nel computo del numero dei dipendenti vanno esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato inferiore a 9 mesi, i soci di cooperative e i dirigenti.
I lavoratori che siano diventati inabili al lavoro in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non sono computabili nella quota di riserva se:
- hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60%;
- l’inabilità sia stata causata dall’inadempimento del datore di lavoro.
La stipula della convenzione ex articolo 11 permette quindi di assumere il disabile con contratti di lavoro a termine o con stage, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, e viene inoltre ribadita la possibilità di scelta nominativa.
Le convenzioni stipulate secondo l’articolo 12 della legge 68/1999 permettono di affidare commesse lavorative, per 12 mesi al massimo, ad una cooperativa sociale che ospita il disabile al suo interno. Le condizioni, in quest’ultimo caso, richiedono che il disabile sia assunto a tempo indeterminato presso l’azienda che invia l’ospite, e che le commesse di lavoro affidate siano non inferiori a quello che serve alla cooperativa per poter applicare le parti normative e retributive dei contratti collettivi.
La stipula della convenzione in ogni caso richiede anche che venga redatto un progetto formativo per ciascun disabile.
Che cosa dire riguardo all’assistenza delle persone disabili?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere quanto spetta di diritto ai genitori o al coniuge del disabile o a chi chieda di esserne il referente.
L’articolo 33 del decreto legislativo 151/2001 (o Testo Unico sulla maternità) stabilisce che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata, ha diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale (periodo comprensivo dei 10 mesi complessivi già concessi negli altri casi), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Inoltre, in alternativa al prolungamento del congedo, è possibile usufruire di due ore di riposo giornaliero retribuito (se l’orario normale di lavoro è superiore a 6 ore) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, o in alternativa, di tre giorni di permesso mensile retribuito. Il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono però fruirne solo alternativamente. I permessi si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno.
Il genitore ha inoltre diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Questo diritto vale anche per il lavoratore disabile, che può fruire alternativamente anche di due ore di permesso retribuito al giorno, o di tre giorni di permesso al mese (articolo 33 legge 104/92).
Esiste la possibilità inoltre di fruire di un congedo straordinario della durata massima di 2 anni per tutto l’arco della vita del lavoratore. Il diritto di fruire di tale congedo spetta al coniuge convivente. Se questo manca o è impossibilitato ad effettuare l’assistenza, il diritto spetta al padre o alla madre (anche adottivi) del soggetto disabile. Se anche questi ultimi mancano il congedo spetta a uno dei figli e infine ai fratelli o sorelle del portatore di handicap purché conviventi.
La legge individua un unico referente per ciascun disabile, come precisato dall’interpello n. 32/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a meno che l’assistenza non riguardi lo stesso figlio affetto da handicap in situazione di gravità. In quest’ultimo caso, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori (anche adottivi) che possono fruirne alternativamente.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il relativo periodo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo pari a euro 43.579,06 annui (rivalutato ogni anno in base alla variazione Istat) per il congedo di durata annuale.
L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro (le modalità sono le stesse del trattamento di maternità) che la potrà poi recuperare nella denuncia contributiva.
- gli invalidi civili, affetti da un handicap che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (accertato da commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge n. 295/1990);
- gli invalidi al lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% (accertato dall’INAIL);
- le persone non vedenti o sordomute, o come meglio precisato, con un residuo visivo non superiore a un decimo da entrambi gli occhi, o colpiti da sordità alla nascita;
- gli invalidi di guerra.
L’impresa ha la possibilità di chiedere alla regione, con oneri a carico della stessa, un percorso mirato di riqualificazione professionale presso l’azienda stessa o presso un ente di formazione.
