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Lavoro ripartito

del 19/01/2012
CHE COS'È?

Lavoro ripartito: definizione

L’articolo 41 comma 1 e 2 del decreto legislativo 276/2003 definisce il contratto di lavoro ripartito (cosiddetto job sharing) come l'accordo con il quale due lavoratori assumono stabilmente l’impegno ad adempiere in favore di un datore di lavoro un'unica e identica prestazione lavorativa.
Una ipotesi esemplificativa di contratto di lavoro ripartito può essere il rapporto di lavoro che il titolare di un edicola instaura con una coppia di gestori, che si obbligano assieme ad assicurare l’apertura dell’esercizio e la relativa manutenzione.
Il job sharing è un contratto di lavoro subordinato che può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato, in tutti i settori dell’attività lavorativa.
La contrattazione collettiva assume un importante ruolo nella disciplina del rapporto di lavoro con lavoratori ripartiti. L’articolo 43 del decreto legislativo 276/2003, infatti, rimanda la regolamentazione del contratto di lavoro ripartito alla contrattazione collettiva, nel rispetto delle previsioni di legge.
In mancanza di disciplina collettiva, si applica la normativa generale del lavoro subordinato ma soltanto in quanto compatibile con un rapporto in cui la prestazione è dovuta da due lavoratori.
La legge si limita a fissare alcuni principi minimi che devono essere rispettati nella disciplina del rapporto. In particolare, il lavoratore ripartito non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
Inoltre, il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati deve essere riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, anche per quanto riguarda ferie, trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi parentali (articolo 44, comma 2, decreto legislativo 276/2003).
Infine, ciascuno dei lavoratori ripartiti ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali, entro il limite complessivo di 10 ore annue, il cui trattamento economico andrà ripartito tra i coobbligati, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita; è riconosciuto anche il diritto di partecipare a referendum sindacali, con diritto di esprimere un solo voto.

Sicurezza sociale
INPS
I lavoratori co-titolari del contratto sono assimilati ai lavoratori part-time per quanto riguarda le prestazioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

INAIL
Date le caratteristiche del job sharing, il rischio cui sono esposti i lavoratori co-titolari del contratto ed il relativo premio sono unici. Il premio viene determinato in base alle ore complessivamente retribuite, a prescindere dalla ripartizione oraria percentuale.



COME SI FA

L’articolo 42, comma 1, decreto legislativo 276/2003 richiede la forma scritta del contratto di lavoro ripartito ai fini della prova dei seguenti elementi:

  • misura percentuale e collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede sia svolto da ciascuno dei lavoratori ripartiti;
  • luogo di lavoro;
  • trattamento economico e normativo;
  • misure di sicurezza specifiche spettanti in relazione al tipo di attività dedotta.

Relativamente all'eventuale variabilità della ripartizione interna delle prestazioni da svolgere tra i lavoratori, è previsto un obbligo di comunicazione preventiva con cadenza almeno settimanale, al fine di consentire al datore di lavoro di conoscere l'orario che ciascuno dei due lavoratori ripartiti sarà tenuto ad osservare.


CHI

Il contratto di job sharing può essere predisposto personalmente dai soggetti interessati (datore di lavoro e lavoratore).
Il datore di lavoro che instaura un contratto di lavoro ripartito deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione, entro la mezzanotte del giorno che precede l’assunzione dei due soggetti in azienda.



FAQ

Quale autonomia possono avere i lavoratori ripartiti?

Salvo in caso di diverse intese tra le parti o previsioni dei contratti collettivi, l’articolo 43 decreto legislativo n. 276/2003 attribuisce ai lavoratori ripartiti la facoltà di determinare discrezionalmente ed in qualsiasi momento la sostituzione tra di loro, ovvero la modifica consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro senza che sia necessaria alcuna informazione/autorizzazione preventiva del datore di lavoro.Diversamente, nel caso in cui uno o entrambi i lavoratori ripartiti non possano svolgere la prestazione lavorativa, eventuali sostituzioni da parte di terzi sono ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non si applica se, su richiesta del datore di lavoro, l’altro lavoratore si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente. In questo caso il contratto di lavoro si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato.

Il caso di dimissioni da parte di uno dei lavoratori ripartiti si risolve l’intero contratto?

Gli effetti delle dimissioni si producono sull’intera obbligazione contrattuale coinvolgendo anche l’altro soggetto ripartito. È tuttavia possibile che il datore di lavoro, in queste ipotesi, richieda all’altro soggetto l’assunzione dell’intera obbligazione contrattuale, trasformando di fatto il rapporto da ripartito ad ordinario rapporto di lavoro.

I lavoratori ripartiti possono beneficiare delle prestazioni della Cassa Integrazioni Guadagni?

Sì, la prestazione di Cassa Integrazioni Guadagni è rivolta anche ai lavoratori ripartiti che ne beneficiano in proporzione dell’orario svolto. 
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