Lavoro a domicilio: definizione
Il lavoratore a domicilio esegue la propria prestazione lavorativa presso il proprio domicilio o presso un locale di cui abbia la disponibilità, anche con l’ausilio di familiari conviventi.
All'interno del nostro ordinamento l'istituto del lavoro a domicilio è regolato dalla legge n. 877 del 18 dicembre 1973, con la quale è stata introdotta una disciplina specifica per questo tipo di rapporto di lavoro.
L'articolo 1 della suddetta legge “Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio” chiarisce il carattere essenziale del lavoro a domicilio nell'espletamento dell'attività lavorativa presso l'abitazione del lavoratore o in un locale di cui egli abbia la disponibilità, non di diretta pertinenza del datore di lavoro.
Anche il codice civile, all'articolo 2128, richiama il lavoro a domicilio, estendendone l’applicazione alle disposizioni del lavoro nell'impresa, quando compatibili con la specialità del rapporto.
Studio Fedegari
All'articolo 2 della legge n. 877/73, sopra richiamata, sono previste tre ipotesi in cui è espressamente vietato ricorrere al lavoro a domicilio:
- lavorazioni che comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari;
- azienda interessata a programmi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, per un periodo di tempo di un anno dall'adozione dell'ultimo provvedimento;
- azienda che, dopo aver ceduto a terzi macchinari ed attrezzature, continui la medesima lavorazione affidandola a lavoratori a domicilio.
Qualora tali contratti non dispongano in ordine alla tariffa per il lavoro a domicilio questa viene determinata da una commissione a livello regionale composta da otto membri in rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori.
I contratti collettivi prevedono inoltre ulteriori voci retributive, quali il trattamento di fine rapporto, le maggiorazioni per il lavoro festivo o notturno, il rimborso spese per l'uso di attrezzature di proprietà del lavoratore.
Il lavoro concretamente svolto dal prestatore risulta da un apposito registro aziendale e da un libretto personale di controllo, tenuto dal lavoratore, in cui sono annotate le singole consegne, il tipo di lavoro da eseguire, la qualifica del prestatore, la misura della retribuzione, le eventuali maggiorazioni.
Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro, secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di categoria.
La legge prevede che i lavoratori a domicilio debbano essere iscritti in un apposito registro tenuto a cura dei Centri per l'impiego.
I datori di lavoro che intendano avvalersi di lavoratori a domicilio sono tenuti ad iscriversi in un apposito "registro dei committenti", tenuto dalle Direzioni provinciali del lavoro.
