Lavoro a tempo parziale - part time: definizione
Part time orizzontale
Il part time orizzontale costituisce un rapporto di rapporto di lavoro tipico in cui la riduzione dell’orario si estende, in egual misura, in tutti i giorni lavorativi della settimana. Prestando la propria attività tutti i giorni lavorativi con orario semplicemente ridotto rispetto ai lavoratori a tempo pieno, il lavoratore a tempo parziale ha comunque diritto allo stesso identico numero di giornate retribuite per ferie (anche se con retribuzione feriale ridotta in proporzione della prestazione lavorativa resa normalmente). Il decreto legislativo n. 61/2000 consente alle parti di inserire nel contratto di lavoro a tempo parziale, anche in un momento successivo alla stipulazione di esso, alcune clausole flessibili che, pur nei limiti fissati dai contratti collettivi, prevedono la possibilità di concordare variazioni nella collocazione temporale della prestazione.
Part time verticale
Il part time verticale si caratterizza in quanto l’attività lavorativa è svolta dal lavoratore a tempo pieno, ma solo per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Ad esempio, il lavoratore rende la prestazione per 8 ore giornaliere, come i colleghi a tempo pieno, ma solo per 2 o 3 giorni la settimana, oppure lavora a tempo pieno alcune settimane o alcuni mesi mentre, invece, altre settimane o mesi non è tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Nei periodi in cui il lavoratore non presta la propria attività lavorativa, il lavoratore non matura il diritto all’indennità di disoccupazione, mentre i giorni di ferie spettanti al lavoratore sono ridotti in misura proporzionale rispetto al lavoratore pieno.
Part time misto
Il part time misto è la combinazione del contratto orizzontale e verticale: per determinati periodi il lavoratore lavora a tempo ridotto rispetto al normale orario di lavoro, mentre in altri periodi lavora a tempo pieno ma per un limitato numero di giorni lavorativi.
Normativa: Il contratto di lavoro a tempo parziale (part time) è una tipologia di contratto di lavoro disciplinata dal decreto legislativo n. 61/2000 e sue successive integrazioni e modifiche.
Il contratto di assunzione a tempo parziale e la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale devono avvenire, ai fini della prova, in forma scritta. Il contratto deve contenere: la durata; il luogo della prestazione; le mansioni; la retribuzione; la puntuale indicazione della durata della prestazione e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Se non viene rispettato il requisito della forma scritta, le parti possono dimostrare che il rapporto è a tempo parziale mediante prova testimoniale. Tale prova è ammessa solo nel caso in cui il lavoratore ha, senza colpa, perduto il documento che gli forniva la prova, ovvero l’originale del contratto di lavoro. La mancata stipulazione del contratto in forma scritta, accertata giudizialmente, non ne comporta la nullità, bensì la sua trasformazione in un rapporto a tempo pieno. Tutti i datori di lavoro devono comunicare al centro provinciale per l’impiego competente ogni nuova assunzione entro il giorno precedente a quello dell’effettiva instaurazione del rapporto, mediante documentazione avente data certa.
Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere predisposto personalmente dai soggetti interessati (committente e collaboratore).