Lavoro intermittente: definizione
Il contratto di lavoro intermittente può assumere due forme:
- il lavoro intermittente con espresso accordo dell’obbligo di disponibilità del lavoratore, il quale è obbligato a restare a disposizione del datore di lavoro per effettuare prestazioni lavorative quando il datore stesso le richieda;
- il lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità del lavoratore, in cui il lavoratore non si impegna contrattualmente ad accettare la chiamata del datore di lavoro (rimanendo quindi libero di accettare ed eseguire la prestazione lavorativa oppure di rifiutare).
Solo in caso di obbligo di disponibilità il lavoratore avrà diritto, come controprestazione, ad un'indennità di disponibilità mensile (che non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile prevista dal CCNL applicato), in aggiunta alla retribuzione maturata per le ore di lavoro effettivamente prestate. In tal caso, se il lavoratore che percepisce l’indennità di disponibilità fosse temporaneamente impossibilitato a rispondervi è tenuto ad informare il datore di lavoro, specificando al durata dell’impedimento. Nel caso in cui non provveda ad informare il datore il lavoratore perde il diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata del datore di lavoro può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione dell’indennità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento nella misura fissata dal contratto collettivo individuale.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è regolato dal:
- principio di proporzionalità, così che la retribuzione globale del lavoratore, le ferie, i trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità e congedi parentali devono essere adeguati alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita dal lavoratore;
- principio di non discriminazione, per cui il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto ad un lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
Il prestatore di lavoro può stipulare più contratti di lavoro intermittente con datori di lavoro differenti. Inoltre, uno stesso lavoratore può stipulare nello stesso periodo un contratto intermittente e altre tipologie contrattuali, a patto che siano tra loro compatibili e che non risultino di ostacolo con i vari impegni negoziali assunti dalle parti.
Divieti
L’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 276/2003 vieta il ricorso al lavoro intermittente in caso di:
- sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- assunzione presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, o sia operante una sospensione dei rapporti oppure una riduzione di orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale; il divieto è tuttavia circoscritto alle mansioni cui sono adibiti i lavoratori interessati alle predette procedure e può essere modificato mediante accordo collettivo;
- imprese che non abbiano redatto la valutazione dei rischi ai sensi del decreto legislativo 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
Normativa: decreto legislativo n. 276/2003 (articoli 33-40) articoli abrogati dall'articolo 1 comma 45 della legge n. 247/2007 e reintrodotti dall'articolo 39 comma 11 del decreto legislativo 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve indicare, seguendo quanto stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, i seguenti elementi:
- durata e ipotesi, oggettive o soggettive, del ricorso al lavoro intermittente;
- trattamento economico e normativo spettante per la prestazione eseguita e l'eventuale indennità di disponibilità luogo;
- modalità di chiamata del lavoratore e di rilevazione della prestazione eseguita;
- eventuali misure di sicurezza specifiche (articolo 36, decreto legislativo 276/2003).
Il contratto di lavoro intermittente può essere predisposto personalmente dai soggetti interessati (datore di lavoro e lavoratore).
24/04/2012 00:17:32
Salve volevo farvi una domanda può un datore di lavoro fare un contratto a intermittenza e farti lavorare una media di 10 ore per sei giorni settimanali ?
28/07/2012 11:09:19
Salve,
volevo sapere se devo fare almeno qualche ora al mese nel lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Grazie, Serena.