Infortunio sul lavoro: definizione
Per infortunio sul lavoro si intendono, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965, “tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Per causa violenta si intende ogni fattore esterno, improvviso e imprevisto, che provoca una lesione all’integrità psico-fisica del lavoratore.
Per occasione di lavoro la normativa intende che vi deve essere un rapporto (anche indiretto) fra la prestazione lavorativa fornita dal soggetto infortunato e l’evento violento dallo stesso patito. E’ quindi possibile ricondurre nella nozione di infortunio sul lavoro anche eventi lesivi avvenuti al di fuori dell’orario di lavoro, se l’attività lavorativa è stata la causa del rischio (ad esempio sinistro verificatosi nel tragitto sede lavorativa – abitazione).
La legge (decreto Presidente della Repubblica n. 1124/65) individua le ipotesi in cui è obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e tutti i soggetti coperti dall’assicurazione stessa.
Avv. Andrea Tiso
Ordine degli Avvocati di Vicenza
Studio Legale Avv. Andrea Tiso
Il lavoratore infortunato può ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dall’infortunio sia dall’Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) sia dal datore di lavoro, qualora venga dimostrata una colpa di quest’ultimo nella verificazione dell’evento dannoso (per violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro). In quest’ultimo caso il datore di lavoro risarcirà il cosiddetto danno differenziale, cioè la differenza tra quanto versato dall’INAIL e quanto il danneggiato può richiedere in sede di tutela civilistica.
L’INAIL infatti risarcisce solo parte del danno patito (ad esempio danno permanente sopra il 6% di invalidità), per cui il lavoratore che vorrà ottenere il risarcimento del danno cosiddetto differenziale dovrà inoltrare la propria richiesta (se supportata dai requisiti di legge) al datore di lavoro e, in caso di diniego da parte dello stesso, dovrà agire in sede giudiziaria.
Data la specificità e complessità della materia, è preferibile avanzare la richiesta di risarcimento dei danni patiti per infortunio sul lavoro mediante l’assistenza di un legale, il quale saprà fornire anche ogni dettaglio in merito alla portata ed ai requisiti della richiesta risarcitoria.