Maggiorazioni per lavoro straordinario: definizione
Il lavoro straordinario è quello svolto oltre l’orario normale di lavoro fissato dalla legge in 40 ore settimanali (articolo 3 decreto legislativo 66/2003).
Se l’orario settimanale previsto dal contratto collettivo è inferiore a 40 ore il lavoro prestato oltre l’orario contrattuale ed entro il limite legale è definito supplementare.
Il lavoro straordinario deve essere computato separatamente dal lavoro normale e, ai sensi dell’articolo 2018 del codice civile, deve essere compensato con maggiorazioni retributive.
Attualmente dette maggiorazioni sono previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.
Se il lavoro straordinario è prestato in modo continuativo e sufficientemente prevedibile, può essere compensato in modo forfettario. In alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni i contratti collettivi possono consentire ai lavoratori di usufruire di riposi compensativi.
I contratti collettivi di norma prevedono maggiorazioni differenziate a seconda che il lavoro straordinario venga prestato in ore diurne feriali, in ore diurne festive, in ore notturne feriali, in ore notturne festive, in caso di lavoro a turni, in caso di superamento di un determinato limite giornaliero o settimanale, eccetera.
Rag. Bruno Bertocchi
Consulente del Lavoro - Associato
Studio Galaverni Consulenza del Lavoro Amministrativa e Tributaria
La maggiorazione per lavoro straordinario è prevista in modo analitico dal contratto collettivo applicato in azienda ed è rappresentata da una percentuale che deve essere calcolata sulla retribuzione ordinaria, ovvero su quella normalmente percepita dal lavoratore.
Nel calcolo della maggiorazione non deve essere considerato l’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.).
Le diverse percentuali di maggiorazione previste dal contratto collettivo corrispondono a specifiche tipologie di lavoro straordinario (diurno, notturno, feriale, festivo, eccetera).