Cassa Integrazione guadagni straordinaria: definizione
La Cassa integrazione guadagni straordinaria o CIGS è uno strumento di sostegno del reddito o “ammortizzatore sociale” che ha la funzione di integrare la retribuzione persa dai lavoratori in seguito a sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa dovute a situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.
La Cassa integrazione guadagni straordinaria si qualifica, quindi, come strumento di sostegno del reddito in favore dei lavoratori sospesi in tutto o in parte dal lavoro nelle aziende che abbiano occupato, in media, nei sei mesi precedenti, più di 15 lavoratori, al sopravvenire di uno degli eventi specifici previsti dalla legge e dai quali può anche conseguire, alla conclusione del periodo di CIGS, la mancata ripresa dell’attività.
Il presupposto per il suo riconoscimento è la predisposizione di un articolato programma di intervento volto, comunque, al rilancio dell’attività e alla salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione.
(Normativa: L. 23 luglio 1991, n. 223)
Avv. Luca Failla
Ordine degli Avvocati di Milano
LabLaw Studio Legale Failla Rotondi & Partners
L’imprenditore che intende richiedere l’intervento della CIGS, direttamente o tramite l’associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato, deve darne tempestiva comunicazione alle RSU o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia. Entro 3 giorni dalla comunicazione ai sindacati, l’imprenditore o gli organismi rappresentativi dei lavoratori, devono presentare la richiesta di esame congiunto della situazione aziendale al competente ufficio della Regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dalla CIGS o alla direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, se l’intervento riguarda unità aziendali situate in più regioni. Oggetto dell'esame congiunto sarà il programma che l'azienda intende attuare, comprensivo delle informazioni sulla durata e sul numero dei lavoratori interessati alla cassa integrazione, le misure previste per gestire eventuali eccedenze di personale, i criteri e l'individuazione dei lavoratori da sospendere, le modalità di rotazione e le motivazioni tecnico-organizzative nel caso in cui non sia possibile effettuare la rotazione.
L'intera procedura di consultazione si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta di esame congiunto, tale termine è ridotto a 10 giorni nei casi di aziende che occupano fino a 50 dipendenti.
Esaurito l’esame congiunto la domanda all’INPS, su appositi moduli, si presenta nei medesimi termini previsti per la CIGO alla cui voce si fa rinvio.
Data la complessità della materia e della procedura, è opportuno avvalersi di avvocati professionisti esperti di diritto del lavoro e di consulenti del lavoro per la gestione degli aspetti amministrativi connessi alla domanda.