Contratti di solidarietà: definizione
Sono disciplinati dalla legge 863/1984 di conversione del decreto legge 726/1984 e possono essere di due tipologie:
- contratti di solidarietà difensivi (articolo 1, legge 726/1984) che sono diretti, mediante la diminuzione dell’orario di lavoro, ad evitare la riduzione del personale in caso di crisi aziendale;
- contratti di solidarietà espansivi (articolo 2, legge 726/1984) finalizzati ad incrementare l’occupazione attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione.
I contratti di solidarietà espansivi hanno avuto scarsa applicazione nella pratica.
Contratti di solidarietà difensivi: possono fare ricorso a tale tipologia di contratto tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della GIGS che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, fatta eccezione per quelle che abbiano presentato istanza per essere ammesse a procedure concorsuali oppure siano state assoggettate a una di esse.
I contratti di solidarietà si applicano a operai, impiegati quadri e soci di cooperative di produzione lavoro.
Sono esclusi i lavoratori impiegati in cantieri edili per fine lavoro, i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori con contratto a tempo determinato instaurato al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.
La durata dei contratti di solidarietà difensivi non può essere superiore a 24 mesi, prorogabili per altri 24.
Decorso tale ultimo termine potrà essere stipulato un nuovo contratto di solidarietà solo dopo che siano trascorsi 12 mesi dal termine del precedente accordo.
A sostegno delle imprese e soprattutto dei lavoratori per i quali la riduzione dell’orario di lavoro comporta anche una riduzione della retribuzione interviene lo Stato che concede ai lavoratori un trattamento di integrazione salariale e, ai datori di lavoro, una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali.
La riduzione dell’orario lavorativo può essere stabilita nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero, settimanale o mensile.
Secondo la norma generale la misura del trattamento di integrazione salariale è pari al 60% del trattamento perso in seguito alla riduzione di orario lavorativo.
Con legge 236/93, articolo 5 commi 5 e 8 è stato esteso l’istituto dei contratti di solidarietà anche a talune aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di CIGS.
Contratti di solidarietà espansivi: possono fare ricorso a tale tipologia contrattuale le aziende al fine di incrementare gli organici attraverso riduzioni stabili dell’orario di lavoro con decurtazione della retribuzione e contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.
L’articolo 2 della legge 726/1984 prevede, nel caso di ricorso a tali contratti, degli incentivi nei confronti del datore di lavoro consistenti in un contributo per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposto pari, per i primi 12 mesi, al 15% della retribuzione lorda prevista nei contratti collettivi. Nei due anni successivi il predetto contributo si riduce rispettivamente al 10% e al 5%.
Per ottenere i benefici di cui sopra è necessario che:
- venga stipulato un contratto collettivo aziendale con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale che preveda, al fine di incrementare l’organico aziendale, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, giornaliero, mensile o settimanale, con riduzione della retribuzione e contestuale piano di assunzione di nuovo personale;
- le assunzioni di nuovo personale devono essere fatte a tempo indeterminato;
- l’azienda non deve avere proceduto nei 12 mesi precedenti a riduzioni di personale o aver fatto ricorso alla CIGS;
- le assunzioni non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile ovvero di quest’ultima se inferiore nell’ambito dell’unità produttiva interessata dalla riduzione dell’orario di lavoro.
Varnier & Associati