Mobilità: definizione
Le diverse disposizioni in materia di mobilità (leggi 223/91, 236/93), sono state aggiornate attraverso l’emanazione del decreto legge 40/94. La procedura in materia di mobilità si attua in due ipotesi ben disciplinate.La prima circostanza riguarda l’impresa che, ammessa al trattamento di cassa integrazione straordinaria, nel corso di attuazione del programma d’intervento, ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere alle misure alternative previste dalla legge (art. 4 legge 223/91).La seconda, invece, si realizza quando l’impresa, con più di quindici* dipendenti, intende effettuare, in conseguenza di una riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. La stessa disposizione trova applicazione anche nei confronti di quelle imprese che cessano l’attività (art. 24 Legge 223/91).
L’azienda che intende procedere alla collocazione in mobilità del proprio personale dipendente (operai, impiegati, quadri) deve darne comunicazione scritta ai rappresentanti sindacali aziendali ed alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione a queste organizzazioni può essere effettuata per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce.Tale comunicazione deve necessariamente contenere (art. 4 comma 3 L. 223/91):- motivi che determinano la situazione di eccedenza;- motivi tecnici, organizzativi, produttivi ai quali l’azienda ritiene di non dover ricorrere, per evitare in tutto o in parte la dichiarazione di eccedenza di personale;- numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente;- tempi di attuazione del programma di mobilità (o dei licenziamenti);- misure individuate per far fronte sul piano sociale alle conseguenze derivanti dal licenziamento (o dalla messa in mobilità).
Alla comunicazione, sia alle Rsu (rappresentanze sindacali unitarie aziendali), sia alle organizzazioni sindacali, va allegata fotocopia della ricevuta del versamento all’Inps di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori eccedenti. Naturalmente il versamento va effettuato solo per i lavoratori che hanno diritto all’indennità di mobilità. L’indennità é riservata esclusivamente a quei lavoratori che dipendono da imprese che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria. Tuttavia l’articolo 8, ultimo comma, della legge 236/93 precisa che il mancato inoltro della copia della ricevuta di versamento all’Inps non comporta la sospensione della procedura. I termini per la richiesta di incontro da parte del sindacato e delle rappresentanze aziendali sono fissati in sette giorni dal ricevimento della comunicazione.Nell’incontro si dovranno approfondire le cause che hanno determinato l’eccedenza di personale e verificare, in via preliminare, la possibilità di utilizzare diversamente il personale eccedente anche mediante il ricorso a contratti di solidarietà e lavoro a tempo parziale.L’intera procedura dovrà esaurirsi entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’impresa.
Data la complessità della materia e della procedura, è opportuno avvalersi di avvocati professionisti esperti di diritto del lavoro e di consulenti del lavoro per la gestione degli aspetti legali ed amministrativi connessi alla domanda.