Trasferimento d'azienda: definizione
L’art. 2112 del Codice Civile definisce come trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata (azienda) e tutela, a tal fine, la posizione dei lavoratori coinvolti mediante la continuazione del rapporto di lavoro presso il cessionario. Rientrano, quindi, nella nozione descritta le operazioni di fusione, di scorporo e cessione dell’azienda. L’attività economica organizzata deve, tuttavia preesistere rispetto al compimento dell’operazione che modifica l’assetto proprietario.
L’art. 2112 viene applicato anche all’ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda, inteso come articolazione funzionalmente autonoma di una attività economica organizzata preesistente al trasferimento e, che in seguito ad esso, conserva la propria identità, nonché in caso di affitto e usufrutto d’azienda. Secondo la giurisprudenza, il trasferimento di azioni o quote di una società, anche se da questo trasferimento derivi un cambiamento nel controllo della società stessa non costituisce operazione rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c. e della particolare procedura prevista dalla legge per la comunicazione preventiva del trasferimento.
La disciplina civilistica è volta ad assicurare ai dipendenti coinvolti dall’operazione, la continuità del rapporto di lavoro col cessionario e la conservazione di tutti i diritti maturati al momento del trasferimento (ad es. inquadramento, anzianità, retribuzione, TFR accantonato eccetera).
Normativa: Art. 2112 c.c.; l. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47
La legge prevede un iter procedurale che il datore cedente ha l’obbligo di attivare ogni volta che ha intenzione di effettuare un trasferimento della proprietà di una azienda, a prescindere dallo strumento contrattuale (vendita, affitto eccetera) che le parti intendono utilizzare.
Il datore di lavoro che ha alle dipendenze più di quindici dipendenti, deve inoltrare, almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto, una comunicazione alle RSU o, in loro assenza, alle RSA e comunque alle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato dalle aziende interessate dall’operazione, concernente la data proposta per il trasferimento, i motivi del programmato trasferimento d’azienda, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori nonché le misure previste nei loro riguardi. I sindacati coinvolti possono richiedere un esame congiunto della questione entro sette giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
La procedura si intende esaurita se entro dieci giorni dall’inizio non è stato raggiunto un accordo.
Data la complessità della materia e della procedura e la numerosità delle parti sociali coinvolte, è opportuno avvalersi di avvocati professionisti esperti di diritto del lavoro e diritto sindacale.