Indennità economica di maternità: definizione
L’indennità di maternità spetta ai seguenti soggetti:
- lavoratrici/lavoratori dipendenti (sia comunitari che extracomunitari);
- lavoratrici/lavoratori autonomi;
- colf e badanti;
- lavoratrici/lavoratori agricoli;
- lavoratori/lavoratrici iscritti alla gestione separata Inps.
L’importo dell’indennità di maternità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera percepita nel mese immediatamente precedente all’inizio dell’astensione del lavoro. Le lavoratrici madri ricevono l’indennità di maternità nei due mesi precedenti la data presunta del parto (fa fede il certificato rilasciato dal medico) e nei tre mesi successivi.
Sempre con l’avallo del certificato medico (rilasciato dopo apposita visita dello specialista) le lavoratrici madri possono ritardare di un mese l’astensione dal lavoro recuperando quel mese nel periodo post-parto.
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Nel caso di lavoratrici autonome, deve essere presentato il modello MAT.AUT (diverso dunque dal modello online per le lavoratrici subordinate) solo dopo il parto e presso la sede competente per territorio.
Riguardo al pagamento dell’indennità è necessario operare un distinguo:
- per le lavoratrici subordinate e parasubordinate l’indennità viene pagata dal datore di lavoro il quale poi viene rimborsato dall’Inps con il conguaglio dei contributi;
-
per le lavoratrici autonome e per le operaie agricole il pagamento
viene effettuato direttamente dall’Inps con le seguenti modalità:
- assegno circolare
- bonifico bancario
- presso sportello ufficio postale.