Separazione domanda congiunta: definizione
La separazione personale dei coniugi, che precede per un periodo di tre anni il divorzio, ovvero la scioglimento degli effetti del matrimonio, può essere introdotta in forma contenziosa, detta anche giudiziale, oppure in forma consensuale. Il primo caso si rende necessario quando i coniugi non concordano le regole della crisi matrimoniale dopo la loro separazione: il contributo di mantenimento, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’addebitabilità della separazione.
Prof. Avv. Claudio Cecchella
Ordine degli Avvocati di Pisa
Studio Cecchella e Soci
I coniugi si rivolgono con l’ausilio di un avvocato, mediante ricorso, al Giudice affinché sia questi a dettare le regole della separazione e questo avviene in una prima fase sommaria anticipata mediante i provvedimenti del Presidente del Tribunale e poi in un fase di merito, secondo le regole di un processo comune, con sentenza pronunciata da tre Giudici riuniti in collegio. Quando invece i coniugi raggiungono un accordo sulle regole della loro vita separata, per ogni profilo relativo agli aspetti patrimoniali e personali, introducono una separazione consensuale (articolo 158 codice civile; articolo 711 codice procedura civile).
Si avvia in tal modo un procedimento semplificato, con una sola udienza innanzi al Presidente del Tribunale, ove i coniugi ribadiscono a verbale i loro accordi, che a quel punto diventano per loro vincolanti, nel senso che non possono più recedervi. La separazione consensuale tuttavia non produce effetti se non è omologata dal Tribunale in formazione collegiale (tre Giudici), in quanto è affidato al Giudice verificare che i coniugi nelle loro determinazioni non violino i diritti indisponibili dei figli, quanto all’affidamento alla bi-genitorialità, alla potestà e al mantenimento.
Quando il Tribunale ritiene violati i diritti dei figli minori non può interferire sui contenuti della separazione consensuale, ma ha solo un potere di veto, può semplicemente rifiutare l’omologa o caldeggiare ai coniugi la modifica degli accordi.
Contro il decreto che nega l’omologa è dato reclamo alla Corte di Appello.
Anche se il profilo è dubbio, molti Tribunali vogliono che i coniugi siano assistiti da avvocato, anche in sede di separazione consensuale.