Argomento: Separazione dei coniugi
Aggiornato al 12/07/2011
Sotto voci: Separazione: assegno perequativo
In sede di separazione personale dei coniugi l’articolo 155 codice civile detta diverse disposizioni riguardanti i figli (su cui si vedano le sezioni dedicate all’affidamento congiunto, l’affidamento esclusivo a uno dei coniugi, all’affidamento a terzi) in tema di assegno di mantenimento ai figli in primo luogo vengono considerati gli accordi tra i coniugi, tenuto conto che ciascuno dei genitori è tenuto al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, in ogni caso il Giudice, qualora lo ritenga necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico per il mantenimento considerando i seguenti parametri:
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In mancanza di parametri per l’adeguamento nel tempo, l'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT. Il Giudice può disporre accertamenti sui redditi dei coniugi da parte della Polizia Tributaria e sui beni in contestazione, anche se intestati ad altri soggetti qualora le informazioni di tipo economico fornite non siano sufficientemente documentate.
I genitori possono essere tenuti al pagamento di un assegno periodico ai figli maggiorenni non economicamente indipendenti (articolo 155 quinques codice civile) la revoca dello stesso può essere basata sul raggiungimento della autosufficienza economica o qualora il soggetto pur avendone le capacità non si attivi per procurarsi un reddito.
Avv. Simone Scelsa
Ordine degli Avvocati di Milano
ACCMS Studio Legale
Il Giudice in sede di separazione dei coniugi provvede in merito.
Il professionista a cui rivolgersi è l’avvocato.







