Separazione atti di straordinaria amministrazione: definizione
I genitori e coloro che esercitano la potestà sui minori possono compiere atti di straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli unicamente se dispongono di un'autorizzazione fornita dal Giudice tutelare, a cui spetta il compito di verificare l'utilità e le necessità dei figli stessi. Gli atti di straordinaria amministrazione possono riguardare la vendita di un bene, l'accettazione di una donazione, la rinuncia a un'eredità, la promozione di un giudizio, e così via. Solo dopo l'autorizzazione del Giudice tutelare, quindi, i genitori hanno la possibilità di dare in pegno, di ipotecare o di alienare dei beni giunti a qualsiasi titolo al figlio, ma anche di rinunciare o accettare un'eredità o una donazione, di contrarre un mutuo, di procedere alla scioglimento di una comunione, di contrarre un affitto della durata superiore a nove anni o di effettuare qualsiasi altro atto che ecceda l'ordinaria amministrazione.
Come si richiedono i documenti del caso?
Nel caso in cui i genitori siano obbligati a fare riferimento al Giudice tutelare per accettare un'eredità con beneficio di inventario, è necessario presentare il certificato di morte e un'autocertificazione dello stato di famiglia. Per la rinuncia a un'eredità giunta al figlio in seguito alla morte di un genitore o di un altro parente, invece, oltre al certificato di morte e all'autocertificazione dello stato di famiglia c'è bisogno dei documenti relativi agli estratti conto bancari, alle visure catastali e ai debiti dell'eredità. Per l'autorizzazione alla vendita di un veicolo ereditato dal minore occorrono l'accettazione con beneficio di inventario e una copia del listino prezzi (o, in alternativa, una perizia estimativa), mentre l'autorizzazione a incassare la liquidazione in seguito al decesso del genitore (e, quindi, alla conclusione del rapporto di lavoro) presuppone il prospetto della liquidazione del trattamento di fine rapporto. Ancora, per la riscossione di buoni fruttiferi che risultano intestati al minore è indispensabile una copia dei buoni stessi, eventualmente insieme con i documenti che riguardano il riutilizzo delle somme. Per la presentazione dell'istanza serve una marca da bollo da 27 euro, mentre per la richiesta della copia libera o della copia conforme sono necessarie altre marche, che vengono indicate al momento del deposito dalla cancelleria.
La nomina di un difensore non è obbligatoria, ma solo facoltativa.