Assegnazione della casa familiare: definizione
L’assegnazione della casa coniugale è istituto che risponde anzitutto alla tutela del figlio minore. Infatti il criterio assolutamente prevalente nell’assegnazione è quello di offrire la casa coniugale al genitore affidatario del figlio o in caso di affidamento condiviso, ove il minore fissa la sua residenza (articolo 155-quater codice civile).
E’ infatti acquisito che il figlio debba permanere nell’abitazione familiare e uno dei coniugi deve uscire a favore di quello dei coniugi che ha rapporti più intensi con il figlio (in alcuni casi si è prevista una rotazione periodica dei coniugi nella casa familiare, permanendovi costantemente invece i figli).
Perciò l’assegnazione non si dispone se non vi sono figli minori.
L’assegnazione prescinde da chi è l’effettivo titolare della proprietà dell’immobile, il coniuge non affidatario o i genitori di uno dei coniugi: la casa familiare viene attribuita al coniuge con il quale il figlio minore ha rapporti continuativi.
Prof. Avv. Claudio Cecchella
Ordine degli Avvocati di Pisa
Studio Cecchella e Soci