Assegno di mantenimento al coniuge: definizione
L’assegno di mantenimento è previsto dall’articolo 156 codice civile in tema di separazione dei coniugi; i presupposti sulle cui basi i Giudici sono tenuti a concederlo sono:
- la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui l’assegno viene concesso;
- la mancanza di adeguati redditi del coniuge nel cui interesse viene concesso, non intesa come indigenza o completa assenza di mezzi di sostentamento, ma come notevole disparità economica tra i due coniugi;
- l’impossibilità di mantenere un analogo tenore di vita a quello goduto durante il matrimonio.
Il Giudice pronunciando la separazione può imporre al coniuge tenuto al pagamento dell’assegno la prestazione di una garanzia reale (ad esempio pegno o ipoteca) o personale (ad esempio fideiussione) qualora sussista il pericolo che lo stesso possa sottrarsi alla corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Avv. Simone Scelsa
Ordine degli Avvocati di Milano
ACCMS Studio Legale
Il Giudice che pronuncia la separazione provvede a determinarlo se esistono i presupposti sopra indicati e venga richiesto con il ricorso per separazione.
Il professionista a cui rivolgersi è l’avvocato.