Separazione revisione delle disposizioni sui figli: definizione
L’ art. 155ter del Codice Civile intitolato “Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli” stabilisce che i genitori separati hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni imposte dal Giudice o degli accordi presi in sede di separazione consensuale che riguardano l’affidamento dei figli, l’esercizio della potestà su di essi, la misura e le modalità del contributo al mantenimento.
L’interessato può presentare apposito ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza dell’ex coniuge allegando stato di famiglia e di residenza dei coniugi, copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata o copia autentica della sentenza di separazione. La modificazione delle condizioni di separazione può avvenire anche concordemente mediante un accordo stragiudiziale o con un ricorso giudiziale congiunto.
Il coniuge che chiede la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione è tenuto a provare che vi è stato un cambiamento della situazione rispetto al momento della separazione tale da giustificare un mutamento delle condizioni precedentemente stabilite in ragione del superiore interesse dei figli