Assegno alimentare al coniuge: definizione
A norma degli articoli 433 e seguenti del codice civile si tratta di un assegno periodico, generalmente mensile, disposto a favore del coniuge che, a seguito della separazione, non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Requisiti fondamentali per richiedere l’assegno sono da un lato lo stato di bisogno dell’avente diritto e la correlata incapacità di provvedere al proprio mantenimento, dall’altro, la capacità economica del coniuge, obbligato al versamento, di poter far fronte al pagamento.
Avv. Annalisa Cazzoli
Ordine degli Avvocati di Bologna
Cazzoli Gherardi Studio Legale
Il coniuge che versi in stato di necessità, qualora non intervenga un accordo con l’altro coniuge, può rivolgersi al Giudice per chiedere la somministrazione dell’assegno alimentare. L’obbligo al versamento sorge dal momento della domanda giudiziale o in alternativa dalla costituzione in mora dell’obbligato, purché la domanda sia promossa entro sei mesi da detta costituzione in mora.
L’assegno alimentare può essere chiesto esclusivamente dal coniuge, indipendentemente dall’addebitabilità o meno della separazione, che non disponga di mezzi necessari a garantire allo stesso la sopravvivenza. È onere del coniuge beneficiario dimostrare il proprio stato di bisogno e la capacità economica dell’altro coniuge obbligato al versamento dell’assegno.